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Le
presenti note si prefiggono l'obbiettivo di inquadrare nel regime
Iva vigente in Italia del sistema Google
Adsense™.
In
particolare si indagheranno a cascata:
-
le modalità tecniche di funzionamento;
- l’inquadramento giuridico della fattispecie in Italia;
- il profilo IVA vero e proprio;
- gli obblighi fiscali conseguenti;
tenendo
inoltre in considerazione le seguenti ipotesi:
-
soggetti
passivi d’imposta domiciliati e residenti in Italia
(Imprenditori individuali, società ed enti commerciali);
-
siti
internet visibili in Italia, di loro proprietà,
-
residenza-domicilio extracomunitaria di Google
Adsense™.
DESCRIZIONE
TECNICA DEL SISTEMA
Un soggetto passivo Iva italiano, aderendo al sistema Google
Adsense™, mette a disposizione, sul proprio sito web, uno spazio
ben identificato dove inserire vari link testuali, a volte con
sintetica descrizione.
Su quegli spazi messi a disposizione dai soggetti proprietari di
predetti siti internet, Google
Adsense™ fa ruotare alcuni link testuali, rinnovandoli ogni
volta che la pagina ospitante viene ricaricata dal navigatore.
Lo scopo dei citati link è ovviamente quello di rimandare
l'utente ai siti internet dei soggetti terzi inserzionisti.
Tali inserzionisti, ottengono pertanto un servizio, per il momento
definibile di “visibilità”, da parte di Google
Adsense™, attraverso i proprietari dei siti internet che
aderiscono al sistema mettendo a disposizione gli spazi.
Gli
inserzionisti dunque pagano un corrispettivo a Google
Adsense™ per avere quella “visibilità”, ad ogni
visualizzazione del loro link testuale o per ogni clicksu di esso;
Google
Adsense™, da par sua paga un corrispettivo ai soggetti che gli
concedono gli “spazi espositivi”, per ogni visualizzazione o
click dell'utente navigatore su uno di quei link.
Pertanto un rapporto trilaterale; ci si prefigge qui di indagare
il regime IVA applicabile al rapporto instaurato tra il fornitore
dello “spazio espositivo” e Google
Adsense™.
INQUADRAMENTO
GIURIDICO DEL SISTEMA
Inquadrare la fattispecie giuridica, come doveroso atto
preliminare alla definizione del regime Iva applicabile, non può
prescindere da un’indagine su cosa venga effettivamente “visualizzato”
con il sistema Google
Adsense™ nelle aree messe a disposizione nei siti internet
ospitanti.
Generalmente trattasi di link testuali, eventualmente
accompagnanti da una descrizione sintetica, il cui fine e quello
di "deviare" il maggior numero di navigatori verso il
sito web dell’inserzionista.
Metodo
pratico ed efficace è cercare corrispondenze di questa
fattispecie contrattuale virtuale in quanto rinvenibile nella
realtà concreta e, così facendo, anche l'osservatore meno
attento può riscontrare fortissime similitudini con almeno due
casistiche:
-
i manifesti su appositi cartelloni per la diffusione di un
messaggio;
-
le pagine di giornali e riviste altrettanto coperte di messaggi di
inserzionisti.
Verificando poi che il fine dei link Adsense™ è nella massima
parte quella di veicolare e promuovere nomi, marchi, prodotti e/o
servizi di tipo commerciale, risulta spontaneo affiancare tale
pratica a quanto ordinariamente in uso per i messaggi
pubblicitari.
Dunque
mettere a disposizione quegli spazi sui propri siti web equivale a
fornire servizi pubblicitari?
Nell’indagine
giuridica sulla fattispecie il primo doveroso riferimento non può
che essere alla Sentenza della Corte di Giustizia Ue n. 68 /
92 del 17 novembre 1993 (in merito alla Direttiva comunitaria n.77
/ 388 del 1977). La Corte ha affermato che per “prestazione
pubblicitaria” debba considerarsi qualsiasi operazione che
costituisca parte
indissolubile di una più ampia campagna pubblicitaria e
che, dunque, contribuisca alla propagazione del messaggio
pubblicitario (facendo l’esempio della fabbricazione di supporti
per la diffusione di messaggi pubblicitari).
Anche il nostro Ministero delle Finanze ha poi avuto modo di
esprimersi in merito a prestazioni accessorie a quelle
pubblicitarie con la risoluzione n. 6 del 11 febbraio 1998 di cui
riporto un tratto che giudico importante ai fini che mi propongo:
“…in relazione alla
fattispecie in discorso il problema concreto diviene quello di
verificare, in relazione alle singole prestazioni rese o ricevute
dalla società ___, la sussistenza o meno del rapporto di
accessorietà rispetto alla prestazione principale, di natura
pubblicitaria, effettuata dalla predetta società italiana nei
confronti della consociata francese.
Per la sussistenza del rapporto di accessorietà è necessaria, ma
non sufficiente, la convergenza di tutte le prestazioni nella
direzione della realizzazione di un unico obiettivo, ossia, nella
fattispecie in esame, la realizzazione di una campagna
pubblicitaria diretta all'incentivazione delle vendite sul
territorio nazionale.
E' altresì necessario, ad avviso della scrivente, un nesso di
dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla
prestazione principale. Occorre in particolare che le prestazioni
accessorie siano effettuate proprio per il fatto che esiste una
prestazione principale, in combinazione con la quale possono
portare ad un determinato risultato perseguito.
Conclusivamente, sono accessorie solo le operazioni poste in
essere dal medesimo soggetto in necessaria connessione con
l'operazione principale alla quale, quindi, accedono e che hanno,
di norma, la funzione di integrare, completare
o rendere possibile la detta prestazione o cessione principale.
Sulla base di tali criteri dovrà essere valutata, caso per caso,
la ricorrenza del rapporto di accessorietà nei sensi in cui è
definito dal menzionato art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 7, quarto
comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nell'ambito del quale il
concetto di "prestazioni pubblicitarie" va riferito ad
un'operazione oggettivamente riconoscibile come relativa ad
un'attività di promozione ben individuata, può farsi riferimento
alla sentenza della Corte di Giustizia CEE la quale, con decisione
n. 68/92 del 17 novembre 1993 ha affermato come nelle
"prestazioni pubblicitarie" debba intendersi ricompresa
ogni attività indirizzata alla trasmissione di un messaggio
promozionale, relativo a beni e servizi, purché le prestazioni
rese siano riconducibili ad un "unicum", rappresentato
dalla prestazione principale(e prevalente), qualificabile come
attività pubblicitaria.”
Ultimo riferimento deve essere fatto alla Risoluzione
dell’Agenzia delle Entrate n. 209/E del 18 novembre 2003,
perché tra le poche interpretazioni ufficiali in tema di
“link”.
Essa però pare subito poco calzante in quanto riferita ad un caso
particolare, in cui il link ospitato dalla pagina del publisher
rimandava alla pagina di un inserzionista dove poteva essere
direttamente sottoscritto un contratto di fornitura commerciale
(di connessione internet) e la società ospitante si impegnava
specificamente alla promozione della sottoscrizione di contratti
di fornitura e non esclusivamente alla veicolazione pubblicitaria
del nome commerciale, marchio, prodotto o servizio in termini
dunque di mera “visibilità”. Trattavasi pertanto maggiormente
di intermediazione commerciale (o procacciamento d’affari)
piuttosto che di pura e semplice diffusione di un messaggio
promozionale.
Dalla lettura dei citati documenti ufficiali, reputo dunque che
non possa che trarsi la conclusione che la messa a
disposizione dei predetti "spazi espositivi virtuali"
debba essere intesa quale parte indissolubile ed indispensabile di
una più ampia operazione pubblicitaria e dunque rappresentare, di
per se, un servizio
pubblicitario, almeno
ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto.
IL
REGIME IVA APPLICABILE
L’indagine, viste le nazionalità dei soggetti coinvolti e
l’ambito di diffusione globale dei servizi del WWW, deve avere
prioritariamente riferimento alla territorialità
ai fini dell’imposta sul valore aggiunto dei servizi
pubblicitari.
Nel caso in esame (committente extracomunitario), l’articolo 7,
comma 4, lettera f), del D.P.R. 633/72 individua quale criterio
applicabile quello del luogo
di utilizzo dei servizi e, pertanto, l’area
territoriale di diffusione del messaggio pubblicitario, in
definitiva il luogo in cui si concretizza la visualizzazione-destinazione
di quegli spot (confrontare Risoluzione Ministeriale n. 425853 del
05 ottobre 1984 a proposito di pubblicità su giornali e riviste).
Ma
per un mezzo fruibile in tutto il mondo come internet è corretto
individuare in Italia il predetto luogo di utilizzo?
A
parer mio si e questo principalmente per due considerazioni:
- i messaggi ospitati da siti web nazionali sono massimamente in
lingua italiana e dunque rivolti in particolare al mercato
italiano (se si eccettuano i rari luoghi nel modo in cui la lingua
di Dante è utilizzata) ed inoltre l’accesso a tali siti non
è vietato ai cittadini residenti sul suolo della nostra
Repubblica;
- la Risoluzione del Ministero delle Finanze protocollo n. 470170
del 15 dicembre 1990, in merito alla territorialità di servizi
pubblicitari radio-televisivi, ha indicato il seguente principio:“ai
sensi dell'art. 7 lett. g) DPR 633/72 qualora le prestazioni di
servizi siano rese ad un committente extracomunitario, deve
applicarsi il criterio dell'utilizzazione, dovendosi assoggettare
ad imposta solo quelle utilizzate nello Stato italiano.
Qualora non sia possibile
enucleare da una complessa prestazione la quota parte utilizzata
in Italia, l'intera operazione dovrà essere assoggettata ad iva."
Se
pertanto l'ambito territoriale di propagazione del messaggio è
anche l’Italia e non è possibile stabilire oggettivamente
in che proporzione la visualizzazione di quei messaggi è fruita
oltre i confini del territorio nazionale, tali prestazioni di
servizi (l’ospitare il servizio Google
Adsense™) dovranno essere normalmente
imponibili ad IVA per l’intero corrispettivo.
Ove invece fosse oggettivamente identificabile quanta parte di
tale servizio venga fruito all'estero, solo la
parte di corrispettivo corrispondente a quanto realizzato in
Italia sarà imponibile ad IVA.
A parere di chi scrive non risulta applicabile alla fattispecie la
normativa nazionale in tema di c.d. “commercio elettronico” (riferimento
articolo 7, comma 4, D.P.R. 633/72, dopo le modifiche portate dal
D.Lgs. n. 273/2003 che recepiva la direttiva comunitaria
2002/38/CE del 07 maggio 2002) poiché i requisiti in essa
prescritti non risultano riscontrabili.
I
CONSEGUENTI ADEMPIMENTI IVA
Atteso che le prestazioni in oggetto saranno ordinariamente
imponibili ad Iva in Italia risulta ovvio concludere che debbano
essere rispettate tutte le ordinarie disposizioni IVA in materia
di:
-
momento impositivo;
-
fatturazione;
-
registrazione;
-
liquidazione;
-
versamenti
-
dichiarazione.
L’aspetto invero problematico è capire se il corrispettivo
riconosciuto da Google
Adsense™ debba intendersi comprensivo
di IVA oppure no.
Questo
sembra comprensibilmente essere un problema sentito dai webmasters
italiani (viste le scarne informazioni contrattuali)
in quanto, ovviamente, considerarlo comprensivo di IVA vorrebbe
significare la compressione dei ricavi conseguente al versamento dell'IVA
connesso.
Riporto dunque un messaggio ufficiale di Google
ricevuto da un aderente al servizio (un fornitore di spazi per gli
annunci):
“Gentile Sig. XXXXX,
La ringraziamo per l'immensa pazienza dimostrata. Il dipartimento
competente ci ha fornito la risposta al suo quesito: le
confermiamo che
quanto riportato nella sua prima email è corretto, e cioè nella
fattura da
inviare a Google
dovrà inserire 100 USD + 20% IVA, supponendo che
l'ammontare del pagamento sia pari a 100 USD.
Il totale della fattura sarà 120 USD, e Google
le rimborserà 20 USD. Le
raccomandiamo di prestare particolare attenzione nella
compilazione della
fattura stessa. Per praticità riportiamo di seguito la lista
delle
informazioni necessarie:
- Data di emissione
- Numero fattura
- Partita IVA del publisher
- Partita IVA di Google
(EU372000041)
- Nome e indirizzo del beneficiario come riportati nel suo account
AdSense
- Nome completo e indirizzo di Google
(come indicati di seguito)
- Una descrizione dei servizi forniti dal publisher AdSense (come
ad
esempio "fornitura a Google
di spazio pubblicitario sul sito Web per la
pubblicazione di annunci)
- Data pagamento (questo è il periodo di tempo i cui i rendimenti
sono
stati generati, o la data di emissione del pagamento)
- Importo tassabile (ammontare del pagamento)
- Percentuale (%) di IVA applicata (questa è la percentuale di
IVA
applicata in base al paese indicato nel suo account AdSense)
- Importo IVA (l'esatto ammontare in dollari come determinato
dalla % IVA)
Dopo aver inserito le informazioni richieste, potrà inviare la
sua fattura
al seguente indirizzo:
Google
Inc.
AdSense VAT
PO Box 2050
Mountain View CA 94042
Dopo aver ricevuto la sua fattura completa e accurata per il
rimborso IVA,
procederemo all'emissione del pagamento all'indirizzo indicato nel
suo
account AdSense.”
Vista la comunicazione ad personam, non si può certo
trarne un certo principio generale, valido per tutti gli aderenti
al sistema, ma sicuramente è un punto di partenza per comportarsi
in un modo che sembrerebbe del tutto ragionevole e non
penalizzante per il fornitore di spazi e per lo stesso Google
Adsense™.
_____________________________________________
INTEGRAZIONE
ED AGGIORNAMENTO ALLA DATA DEL 27 GIUGNO 2006
Il
recente Regolamento (CE) n. 1777 del 17 ottobre 2005 ha precisato
e meglio definito le operazioni rientranti nel cosiddetto regime
Iva del “commercio elettronico”.
In
particolare il regolamento ha ricompresso nella definizione di
servizio di commercio elettronico la “fornitura di spazio
pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina web o un
sito web”.
Diventa dunque necessario rivedere quanto sin qui scritto al fine
di verificare il corretto inquadramento di Adsense alla luce della
nuova normativa.
L’esame deve comunque partire dal D.P.R. 633/72 (c.d. Legge Iva)
ed, in particolare, dall’art. 7, comma 4, lettera F.
Di immediata evidenza, nella complessa scrittura di quella norma,
è che comunque anche le “prestazioni di servizi rese tramite
mezzi elettronici” rese da un soggetto passivo italiano a
soggetto passivo extraUE ed utilizzati in Italia siano soggette ad
Iva ordinariamente.
Il legislatore italiano, nella scrittura del predetto art. 7, si
è infatti avvalso della facoltà offerta dalla lettera b), comma
3, art. 9 della Direttiva CEE n. 388 del 17/05/1977, nel recepire
la normativa comunitaria in fatto di Iva, introducendo
l’ulteriore condizione del luogo di utilizzo.
Se
poi si considera il reale contenuto della “prestazione” nel
caso di Adsense, cioè comunque la fornitura di un servizio
pubblicitario, risulta facile ricollegarsi a quanto scritto e
considerato in precedenza in tema di individuazione del luogo di
utilizzo.
Dalle
precedenti considerazioni sono portato a concludere che le
“prestazioni Adsense” resa da un publisher italiano, per il
tramite del suo sito internet italiano, a Google Usa devono essere
ancora considerate imponibili ordinariamente ad Iva in Italia e
dunque soggette a fatturazione ed a tutti gli altri ordinari
adempimenti Iva.
Paolo Malagoli
Dottore Commercialista
Ordine di Como
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