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Regime IVA    

dei servizi pubblicitari    

da Google Adwords™    

          (aggiornato al 12 novembre 2005)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Le presenti brevi note si prefiggono l'obbiettivo di inquadrare quale sia il regime Iva applicabile al servizio pubblicitario ricevuto dal sistema Google Adwords™.

Premesso si da per scontato che le fatture di Google Adwords™ per le prestazioni pubblicitarie provengano da un soggetto passivo IVA residente/domiciliato in Irlanda (con Partita IVA irlandese):
i servizi pubblicitari, utilizzati nella UE (*), ricevuti da un committente soggetto passivo italiano, ai sensi dell'art. 7, Comma 4 del D.P.R. 633/72, si considerano effettuate in Italia, pertanto sono soggette ad IVA in Italia con le modalità formali e sostanziali descritte di seguito.


Dal fornitore comunitario si riceve regolare fattura
senza addebito di VAT (iva irlandese), ma al momento di effettuazione dell'operazione (Art. 6, D.P.R. 633/72) il contribuente-committente italiano è comunque tenuto ad emettere autofattura, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Dpr 633/72 (meccanismo di inversione contabile o reverse-charge). 

Si tratta pertanto di un documento del tutto simile ad una normale fattura, intestata però allo stesso emittente, che in descrizione reca qualità e quantità delle prestazioni ricevute nonché il riferimento al fornitore comunitario.

Il corrispettivo indicato nella fattura da
Google Adwords™, convertito al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione (se in valuta), costituisce la base imponibile.
L'IVA è calcolata con l'aliquota in vigore secondo la normativa interna (ad oggi il 20%).
L'autofattura deve essere annotata sia sul registro delle fatture emesse che sul registro degli acquisti, mentre la fattura comunitaria ricevuta non viene registrata ai fini IVA.
Si consiglia di archiviare, tra le fatture emesse, l'autofattura con allegata la fattura ricevuta dal fornitore (
Google Adwords™).

L'imposta a debito e quella a credito, di uguale importo, concorreranno alla liquidazione periodica e alla relativa dichiarazione.
Dunquei, dal punto di vista prettamente finanziario, la descritta doppia registrazione produce l'effetto di neutralizzare l'IVA applicata, con esborso uguale a zero.

Non dovranno essere compilati i modelli Intrastat degli acquisti, trattandosi di servizi.

Eventuali corrispettivi dovuti a fronte di quote di servizi pubblicitari utilizzati al di fuori dell'Unione Europea, se oggettivamente individuabili, sono fuori campo di applicazione dell'IVA e quindi non soggette ad autofatturazione.

Tralasciando il regime IVA, resta logicamente inteso che, ai fini contabili e quindi anche della deduzione dei costi in sede di determinazione del reddito imponibile (Imposte dirette), sia i servizi utilizzati nella Ue che quelli uitilizzati extraUE devono essere registrati quali costi di gestione per l'importo addebitato (imponibile e/o quota fuori campo Iva) con gli ordinari criteri applicabili (principio di cassa o di competenza a seconda dei regimi contabili professionali o d'impresa).

Note:
(*) = per il concetto di utilizzo delle prestazioni pubblicitarie si deve fare riferimento al luogo di diffusione del messaggio pubblicitario (rif. Risoluzione Ministeriale n. 425853 del 05 ottobre 1984 a proposito di pubblicità su giornali e riviste e Risoluzione Ministeriale n. 470170 del 15 dicembre 1990, in merito alla territorialità di servizi pubblicitari radio-televisivi).



                                                                                                             Paolo Malagoli

                                                                                                       Dottore Commercialista

                                                                                                            Ordine di Como

 

 

 

 

 

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