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Le
presenti brevi note si prefiggono l'obbiettivo di inquadrare quale
sia il regime
Iva applicabile al servizio pubblicitario ricevuto dal sistema Google
Adwords™.
Premesso
si da per scontato che le fatture di Google
Adwords™ per le prestazioni pubblicitarie provengano da un
soggetto passivo IVA residente/domiciliato in Irlanda (con Partita
IVA irlandese):
i servizi pubblicitari, utilizzati nella UE (*), ricevuti da un
committente soggetto passivo italiano, ai sensi dell'art. 7, Comma
4 del D.P.R. 633/72, si considerano effettuate in Italia, pertanto
sono soggette ad IVA in Italia con le modalità formali e
sostanziali descritte di seguito.
Dal fornitore comunitario si riceve regolare fattura senza
addebito di VAT (iva irlandese),
ma al momento di effettuazione dell'operazione (Art. 6, D.P.R.
633/72) il contribuente-committente italiano è comunque tenuto ad
emettere autofattura, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, del Dpr 633/72 (meccanismo di inversione contabile
o reverse-charge).
Si
tratta pertanto di un documento del tutto simile ad una normale
fattura, intestata però allo stesso emittente, che in descrizione
reca qualità e quantità delle prestazioni ricevute nonché il
riferimento al fornitore comunitario.
Il corrispettivo indicato nella fattura da
Google Adwords™, convertito
al cambio del giorno di effettuazione dell'operazione (se in
valuta), costituisce la base imponibile.
L'IVA è calcolata con l'aliquota in vigore secondo la normativa
interna (ad oggi il 20%).
L'autofattura deve essere annotata sia sul registro delle fatture
emesse che sul registro degli acquisti, mentre la fattura
comunitaria ricevuta non viene registrata ai fini IVA.
Si consiglia di archiviare, tra le fatture emesse, l'autofattura
con allegata la fattura ricevuta dal fornitore (Google
Adwords™).
L'imposta a debito e quella a credito, di uguale importo,
concorreranno alla liquidazione periodica e alla relativa
dichiarazione.
Dunquei, dal punto di vista prettamente finanziario, la descritta
doppia registrazione produce l'effetto di neutralizzare l'IVA
applicata, con esborso uguale a zero.
Non dovranno essere compilati i modelli Intrastat degli acquisti,
trattandosi di servizi.
Eventuali corrispettivi dovuti a fronte di quote di servizi
pubblicitari utilizzati al di fuori dell'Unione Europea, se
oggettivamente individuabili, sono fuori campo di applicazione
dell'IVA e quindi non soggette ad autofatturazione.
Tralasciando
il regime IVA, resta logicamente inteso che, ai fini contabili e
quindi anche della deduzione dei costi in sede di determinazione
del reddito imponibile (Imposte dirette), sia i servizi utilizzati
nella Ue che quelli uitilizzati extraUE devono essere registrati
quali costi di gestione per l'importo addebitato (imponibile e/o
quota fuori campo Iva) con gli ordinari criteri applicabili
(principio di cassa o di competenza a seconda dei regimi contabili
professionali o d'impresa).
Note:
(*) = per il concetto di utilizzo delle prestazioni pubblicitarie
si deve fare riferimento al luogo di diffusione del messaggio
pubblicitario (rif. Risoluzione Ministeriale n. 425853 del
05 ottobre 1984 a proposito di pubblicità su giornali e riviste e
Risoluzione Ministeriale n. 470170
del 15 dicembre 1990, in merito alla territorialità di servizi
pubblicitari radio-televisivi).
Paolo Malagoli
Dottore Commercialista
Ordine di Como
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