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Agenzia
delle Entrate
Risoluzione 18.11.2003, n. 209/E
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ACCERTAMENTO - ATTIVITA' DI PROCACCIATORE D'AFFARI - ISTANZA
D'INTERPELLO
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QUESITO
La società XY S.p.A., nel formulare il quesito oggetto
dell'istanza di interpello in esame, ha rappresentato quanto
segue. La società istante, al fine di promuovere il servizio Adsl
........ ha stipulato un contratto di collaborazione commerciale
con la società K S.p.A. la quale svolge attività di marketing e
promozione generale per K.
In base a tale contratto il servizio Adsl .......... viene
promosso all'interno della campagna denominata ............... La
K S.p.A. riconosce 1000 punti dell'operazione a premi ............ad
ogni socio K che acquisti on line il servizio Adsl...........
collegandosi al sito K e seguendo la procedura indicata nel sito
informatico.
La divisione K si obbliga "a fare tutto quanto utile e
opportuno al fine di promuovere il prodotto e, in particolare, a
diffondere la proposta commerciale relativa all'acquisto del
servizio Adsl............ attraverso una serie di mezzi di
comunicazione tra cui Internet.
La società istante s'impegna a corrispondere alla divisione K un
importo fisso a titolo di contributo per gli investimenti
necessari a promuovere il servizio Adsl........... nonché, in
aggiunta, un importo per ogni ordinazione andata a buon fine.
Tutto ciò premesso, la società istante chiede se le somme
corrisposte alla divisione K debbano essere assoggettate alla
ritenuta alla fonte a titolo d'acconto prevista dall'art. 25-bis
del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE
A parere della società XY S.p.A. il rapporto giuridico
intercorrente con la divisione K non può essere assimilato ad
alcuno dei rapporti elencati nell'art. 25-bis del DPR n. 600 del
1973. La società interpellante ritiene che le attività
contemplate in tale articolo si caratterizzino per una sorta
d'impegno propositivo nella stipulazione dei contratti e nella
ricerca attiva dei clienti e si concludano con la raccolta delle
adesioni ed il relativo invio alla controparte.
Tali caratteristiche non sarebbero presenti nell'attività svolta
dalla divisione K nei confronti della società XY S.p.A., che al
contrario si limiterebbe a fornire "una via" (cosiddetto
link in gergo informatico) che consente al potenziale acquirente
di accedere al sito della società XY S.p.A. per la conclusione
del contratto.
Dubbi sulla configurabilità della divisione K come procacciatore
d'affari vengono avanzati dalla società interpellante anche in
relazione alla presenza nel contratto in argomento di
"elementi sia dell'attività pubblicitaria vera e propria sia
della tradizionale attività di procacciamento d'affari."
Pertanto, la società istante non ritiene di dover assoggettare
alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 25-bis del DPR n. 600 del
1973 i compensi che corrisponderà alla divisione K in forza del
contratto in argomento.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 25-bis del DPR n. 600 del 1973 prevede che "i soggetti
indicati nel primo comma dell'art. 23, escluse le imprese
agricole, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate
per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di
commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di
commercio e di procacciamento di affari, devono operare all'atto
del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'Irpef o dell'Irpeg
dovuta dai percipiente, con obbligo di rivalsa."
La circolare n. 24 del 10 giugno 1983 ha fornito chiarimenti
sull'applicabilità della ritenuta alla fonte di cui all'art.25-bis
del DPR n. 600 del 1973. Con riferimento all'oggetto della
ritenuta, la circolare citata ha specificato che la provvigione da
assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per
l'attività svolta dal commissionario, dall'agente, dal mediatore,
dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d'affari anche
da "ogni altro compenso inerente l'attività prestata dagli
anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese".
La medesima circolare ha, inoltre, chiarito che
"l'elencazione dei rapporti contenuta nel primo comma
dell'art. 25-bis è da considerarsi tassativa" e
"restano, quindi, assoggettate alla ritenuta solo le
provvigioni comunque denominate percepite dai commissionari, dagli
agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai
procacciatori d'affari per le attività da questi poste in
essere." Ciò premesso, al fine di accertare l'applicabilità
della ritenuta alla fonte sui compensi che la società istante
eroga alla divisione K, si rende necessario verificare se il
contratto di "collaborazione commerciale", dal quale
tali compensi traggono origine, possa essere ricondotto tra i
rapporti contrattuali elencati nell'art. 25-bis del DPR n. 600 del
1973. Dall'analisi dello schema di contratto allegato all'istanza
d'interpello emerge che oggetto del contratto tra XY e società K
S.p.A. è l'attività di promozione del servizio Adsl...........
nei confronti dei soci K. Tale attività viene svolta nell'ambito
del programma promozionale denominato "K.........". La K
si impegna a fare tutto quanto utile ed opportuno al fine di
promuovere il prodotto, veicolando la proposta commerciale
promozionata tramite diversi mezzi di comunicazione.
In particolare, la divisione K s'impegna a creare una sezione
all'interno del sito informatico della K dedicata alla proposta
commerciale di cui trattasi e un collegamento informatico (link)
al sito ......... direzionale alla procedura d'acquisto on line.
Per usufruire della promozione, i soci interessati all'acquisto
del prodotto, dovranno collegarsi al sito informatico K e seguire
la procedura indicata. La divisione K ha diritto ad un compenso
fisso quale contributo per le attività di gestione e
comunicazione del programma promozionale e in aggiunta ad un
compenso per ogni singolo ordine acquistato dai soci andato a buon
fine e transitato dal sito K.
Quest'ultimo compenso è determinato in base alle risultanze di
prospetti riepilogativi del numero di adesioni all'offerta da
parte dei soci K che la XY deve inviare a scadenze periodiche
determinate. L'accordo contrattuale avrà decorrenza dalla data di
sottoscrizione fino all'evasione di tutti gli ordini di acquisto
del prodotto che transiteranno dal sito K entro il 31 dicembre
2003. Da quanto sopra evidenziato, si ritiene di poter ricondurre
il contratto oggetto dell'istanza di interpello nell'ambito dei
contratti di procacciamento d'affari per le seguenti motivazioni.
Il contratto di procacciamento d'affari è un contratto atipico,
in quanto non espressamente previsto e disciplinato
nell'ordinamento civilistico.
Come chiarito con la citata circolare n. 24 del 1983 "la
figura del procacciatore d'affari è caratterizzata dall'impegno
anche occasionale contrattualmente assunto di agire nell'interesse
di una delle parti, ma senza vincolo di stabilità. La predetta
attività si concreta nella raccolta di proposte di contratti o di
ordinazioni da trasmettere al soggetto nel cui interesse il
procacciatore d'affari agisce." La giurisprudenza civile,
distinguendo il contratto atipico di procacciamento d'affari da
figure analoghe tipiche, quali i contratti di agenzia e di
mediazione, ha evidenziato che oggetto della prestazione del
procacciatore d'affari è "l'attività di intermediazione
finalizzata a favorire fra terzi la conclusione di affari"
(Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 4327 del 6 aprile
2000). Nel caso di procacciatore d'affari, perché si configuri
un'attività di intermediazione, è sufficiente che questi ponga
in contatto i soggetti interessati, i quali concludono il
contratto grazie al suo intervento (Corte di Cassazione, sez.III,
sentenze n. 11244 del 1996 e n. 1290 del 2001). La Corte di
Cassazione ha, inoltre, ribadito l'assenza di un rapporto stabile
ed organico fra le parti del contratto e ha precisato che "il
procacciatore agisce su incarico di una soltanto delle parti
interessate alla conclusione dell'affare" (Corte di
Cassazione, sez.III, sentenza n. 10286 del 16 luglio 2002). Gli
elementi caratterizzanti il contratto di procacciamento d'affari,
come rilevati dalla circolare n. 24 del 1983 e dalla
giurisprudenza richiamata, sono presenti, a parere della
scrivente, nel contratto oggetto dell'istanza d'interpello.
Infatti la divisione K agisce nell'interesse della società XY,
senza un rapporto organico e stabile, al fine di consentire la
conclusione di contratti fra detta società e i soci K, ponendo in
essere l'attività di intermediazione propria del contratto di
procacciamento d'affari. Nessun vincolo pone, peraltro, il
contratto di procacciamento d'affari in merito alle modalità
attraverso le quali i soggetti interessati possono venire in
contatto per la conclusione dell'affare. Pertanto, il collegamento
tramite un'apposita procedura informatica fra soci K e XY non
incide sulla configurazione giuridica del contratto, costituendo
tale procedura una modalità di esecuzione della prestazione a
carico della divisione K Non si condivide, pertanto, la tesi
dell'istante secondo la quale la divisione K si limita a fornire
una via (cosiddetto link in gergo informatico)" per accedere
al sito XY.
Il link con il sito XY rappresenta, infatti, lo strumento concreto
per la"raccolta di proposte di contratti o di
ordinazioni" e, quindi, non costituisce l'oggetto della
prestazione, ma una modalità per la sua esecuzione. Si ritiene,
inoltre, che l'utilizzo di diversi mezzi di comunicazione
attraverso cui far conoscere ai soci K il prodotto non costituisce
autonoma e distinta attività di pubblicità, ma solo un sistema
di divulgazione della proposta commerciale finalizzata ad indurre
i soci K a concludere il contratto con la XY secondo le modalità
indicate. Sulla base delle precisazioni svolte la scrivente
ritiene di non condividere, la soluzione interpretativa
dell'istante e, pertanto, la XY è tenuta ad operare la ritenuta
alla fonte di cui all'art. 25-bis del DPR 600 del 1973 sui
compensi corrisposti alla divisione K in relazione al contratto
oggetto dell'istanza d'interpello.
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