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Brevi note    

sui dati legali necessari    

in un sito internet    

          (aggiornato al 27 maggio 2006)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggi le note legali - Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le presenti brevi note si prefiggono l'obbiettivo di verificare quali siano alcuni tra i dati legali minimi da esporre su di un sito internet per una impresa o lavoratore autonomo.

 

PARTITA IVA:

L'art. 35, comma 1, del D.P.R. 633/72 è molto chiaro nel richiedere l'indicazione nell'home page dei siti internet l'indicazione del numero di partita iva del soggetto passivo proprietario.

La recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del 16/05/2006, ha spiegato inoltre che l'obbligo incombe anche nel caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di alcuna attività di commercio elettronico e dunque a prescindere dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

 

GLI ALTRI DATI

 

  - L'ART. 2250 DEL CODICE CIVILE

Art. 2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza.

Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (1) devono essere indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il numero d’iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza (2) indicato secondo la somma effettivamente versata (3) e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.]. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio (4).

  - IL D.LGS. N. 70 DEL 09/04/2003 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico

Art. 7 Informazioni generali obbligatorie

1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorita' competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita' di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.

2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.

3. La registrazione della testata editoriale telematica e' obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

Art. 8 Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale
1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata la comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.

Art. 9 Comunicazione commerciale non sollecitata
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali e' onere del prestatore.

Art. 10 Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate
1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignita', all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealta' verso clienti e colleghi.

 

Risulta dunque di tutta evidenza che il Legislatore è già intervenuto in merito alle minime informazioni giuridiche che devono essere fornite anche dai siti internet di proprietà di imprese, lavoratori autonomi, professionisti regolamentati ecc.

Le norme citate che, a mio giudizio, per una volta sono di facile comprensione e dunque mi riservo dal commentare, conducono a rivedere l'attuale contenuto informativo di parecchi dei siti web ad oggi pubblicati sulla grande rete.

La revisione critica di questi non può inoltre prescindere da altre normative concorrenti che sarebbe comunque bene considerare in tutt'uno con le precedenti, come ad esempio, la normativa in tema di tutela dei dati personali (ove questi vengano in qualsiasi modo acquisiti anche per il solo tramite dei servizi statistici di accesso al sito web), la vigente normativa sull'editoria, le norme SIAE e sulla tutela dei diritti d'autore, le norme in tema di tutela dei consumatori (soprattutto per quei siti che fanno e-commerce) e le normative specifiche del proprio settore di attività.

 

In ultimo è bene considerare che le informazioni fornite saranno utili anche sotto il profilo dell'immagine aziendale (trasparenza verso gli utenti) e quali comodi rimandi ai dati d'impresa (es. unica pagina con tutti i dati di riferimento).


                                                                                                             Paolo Malagoli

                                                                                                       Dottore Commercialista

                                                                                                            Ordine di Como

 

 

 

 

 

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