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Le
presenti brevi note si prefiggono l'obbiettivo di verificare quali
siano alcuni tra i dati legali minimi da esporre su di un sito
internet per una impresa o lavoratore autonomo.
PARTITA
IVA:
L'art.
35, comma 1, del D.P.R. 633/72 è molto chiaro nel richiedere
l'indicazione nell'home page dei siti internet l'indicazione del
numero di partita iva del soggetto passivo proprietario.
La
recente Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60 del
16/05/2006, ha spiegato inoltre che l'obbligo incombe anche nel
caso in cui il sito venga utilizzato per scopi meramente
propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di alcuna
attività di commercio elettronico e dunque a prescindere dalle
concrete modalità di svolgimento dell'attività.
GLI
ALTRI DATI
- L'ART. 2250 DEL CODICE CIVILE
Art.
2250. Indicazione negli atti e nella corrispondenza.
Negli
atti e nella corrispondenza delle società soggette all’obbligo
dell’iscrizione nel registro delle imprese (1) devono essere
indicati la sede della società e l’ufficio del registro delle
imprese presso il quale questa è iscritta [2199, 2200] e il
numero d’iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in
accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere
negli atti e nella corrispondenza (2) indicato secondo la somma
effettivamente versata (3) e quale risulta esistente dall’ultimo
bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo
comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella
corrispondenza che la società è in liquidazione [2484 ss.].
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a
responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un
unico socio (4).
- IL D.LGS. N. 70 DEL 09/04/2003 - Attuazione della direttiva
2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della
società dell'informazione nel mercato interno, con particolare
riferimento al commercio elettronico
Art.
7 Informazioni generali obbligatorie
1.
Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per
specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in
modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle
Autorita' competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il
prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo
stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita'
economiche, REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della
competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia
soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il
prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato
rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici
di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le
modalita' di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione
considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore
eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e
delle tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione
forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di
consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al
destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attivita'
sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia
fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
2.
Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
3.
La registrazione della testata editoriale telematica e'
obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i
prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze
previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
Art.
8 Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale
1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici
beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte
integrante, devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro
ed inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad
evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e'
effettuata la comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o
omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti,
e le relative condizioni di partecipazione.
Art.
9 Comunicazione commerciale non sollecitata
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n.
171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un
prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e
inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in
cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il
destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro
di tali comunicazioni.
2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni
commerciali e' onere del prestatore.
Art.
10 Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni
regolamentate
1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite
da chi esercita una professione regolamentata, deve essere
conforme alle regole di deontologia professionale e in
particolare, all'indipendenza, alla dignita', all'onore della
professione, al segreto professionale e alla lealta' verso clienti
e colleghi.
Risulta
dunque di tutta evidenza che il Legislatore è già intervenuto in
merito alle minime informazioni giuridiche che devono essere
fornite anche dai siti internet di proprietà di imprese,
lavoratori autonomi, professionisti regolamentati ecc.
Le
norme citate che, a mio giudizio, per una volta sono di facile
comprensione e dunque mi riservo dal commentare, conducono a
rivedere l'attuale contenuto informativo di parecchi dei siti web
ad oggi pubblicati sulla grande rete.
La
revisione critica di questi non può inoltre prescindere da altre
normative concorrenti che sarebbe comunque bene
considerare in tutt'uno con le precedenti, come ad esempio, la
normativa in tema di tutela dei dati personali (ove questi vengano
in qualsiasi modo acquisiti anche per il solo tramite dei servizi
statistici di accesso al sito web), la vigente normativa
sull'editoria, le norme SIAE e sulla tutela dei diritti d'autore,
le norme in tema di tutela dei consumatori (soprattutto per quei
siti che fanno e-commerce) e le normative specifiche del proprio
settore di attività.
In
ultimo è bene considerare che le informazioni fornite saranno
utili anche sotto il profilo dell'immagine aziendale (trasparenza
verso gli utenti) e quali comodi rimandi ai dati d'impresa (es.
unica pagina con tutti i dati di riferimento).
Paolo Malagoli
Dottore Commercialista
Ordine di Como
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