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La fattura Elettronica    

  Circolare n. 45/E/2005    

dell'Agenzia delle Entrate   

          (aggiornato al 21 ottobre 2005)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Finalmente sono stati chiariti molti dei punti ancora oscuri che ostacolavano l'adozione del sistema di fatturazione elettronica. L'agenzia delle Entrate ha infatti emanato la tanto attesa circolare interpretativa dedicata al Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA. E' dunque ora al via la semplificazione e modernizzazione degli adempimenti.

 

 

Agenzia delle Entrate
Circolare 19.10.2005, n. 45/E


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OGGETTO: Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA. 
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INDICE

1. PREMESSA.. 3

2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE.. 3

2.1.Operazioni da documentare con fattura. 3

2.2.  Soggetti obbligati ad emettere la fattura. 3

2.2.1 Reverse charge e autofattura. 3

2.2.2 Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo. 3

2.2.2.1 Operazioni straordinarie. 3

2.3. Contenuto della fattura. 3

2.3.1 Elementi fondamentali 3

2.3.2. Elementi eventuali 3

2.3.3. Indicazioni aggiuntive. 3

2.4. Emissione della fattura. 3

2.4.1. Fatturazione immediata. 3

2.4.2. Fatturazione differita. 3

2.4.3. Momento di emissione della fattura. 3

2.5. Modalità di emissione della fattura. 3

2.5.1 Fattura cartacea. 3

2.5.2. Fattura elettronica. 3

2.5.2.1.  Riferimento temporale e firma elettronica qualificata. 3

2.5.2.2.  Electronic data interchange - EDI 3

2.6. Invio della fattura. 3

2.6.1. Fattura inviata elettronicamente. 3

2.6.2. Fattura inviata con mezzi tradizionali 3

2.7. Annotazione delle fatture. 3

2.7.1. Fatture di vendita. 3

2.7.2. Fatture di acquisto. 3

2.7.3. Altri documenti 3

3. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI. 3

3.1. Conservazione elettronica. 3

3.1.1. Conservazione  delle fatture emesse in formato elettronico. 3

3.1.2. Conservazione delle fatture consegnate o spedite in formato analogico  3

3.2. Localizzazione della conservazione. 3

4. CONTROLLO DEI DOCUMENTI CONSERVATI ELETTRONICAMENTE.. 3

4.1. Poteri e limiti di cui all’articolo 52 del dPR n. 633 del 1972. 3

4.1.1. Articolo 52 del dPR n.  633 del 1972. 3

4.1.2. Articolo 55 del dPR  n. 633 del 1972. 3

Allegato : DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 52. 3


1. PREMESSA

Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di seguito decreto), adottato in esecuzione della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004, ha recepito nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/115/CE del 20 dicembre 2001 (di seguito direttiva), che nel modificare la VI direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977, disciplina la semplificazione, modernizzazione e armonizzazione delle modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto.

            Le disposizioni in argomento si inseriscono nel quadro evolutivo delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie disponibili. Lo sviluppo del settore informatico ha indotto il legislatore comunitario a dettare regole comuni in merito all’utilizzo della fattura elettronica e alla sua conservazione, anche al fine di salvaguardare l’esigenza di controllo delle Amministrazioni dei Paesi membri.

Per realizzare questo processo di modernizzazione e armonizzazione, la direttiva è intervenuta ad integrare le disposizioni vigenti prevedendo:

-    in linea generale, le indicazioni da apporre sulla fattura;

-    in particolare, per quanto attiene alla fatturazione tramite strumenti elettronici, alle modalità di emissione e di conservazione.

In sede di recepimento della direttiva, il legislatore nazionale ha disposto l’integrale sostituzione delle norme che disciplinano la fatturazione (articolo 21 del dPR 26 ottobre 1972, n. 633) senza peraltro alterare, per ragioni di sistematicità e di coordinamento normativo, la previgente struttura del dPR 633 del 1972.

L’articolo 1 del decreto ha sostituito l’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972, integrando la disciplina concernente:

Ø  il soggetto obbligato all’emissione della fattura (articolo 21, c. 1);

Ø  il contenuto della fattura (articolo 21, c. 2);

Ø  il momento di emissione della fattura (articolo 21, c. 1 e 4);

Ø  le modalità di emissione della fattura (articolo 21, c. 3 e 4 );

Ø  l’emissione dell’autofattura nei casi previsti dalla norma (articolo 21, comma 5).

In particolare, sono state recepite le novità della direttiva concernenti:

Ø la possibilità di emettere la fattura elettronica e di trasmettere la fattura anche tramite strumenti informatici;

Ø la possibilità di emettere fattura, in forma cartacea o elettronica, da parte di un cliente o di un terzo, anche se residenti in un Paese con il quale non esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza;

Ø gli elementi obbligatori da indicare nella fattura;

Ø la possibilità di emettere, nei confronti di uno stesso cliente, un’unica fattura per cessioni o prestazioni distinte effettuate nello stesso giorno;

Ø l’obbligo di annotare in fattura che la stessa è compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo.

Il decreto in commento ha, inoltre, armonizzato il testo dell’articolo 21 con le disposizioni ad esso collegate.

Così, ad esempio, il nuovo testo dell’art. 21, comma 6, prevede, tra le indicazioni obbligatorie, anche il riferimento alle operazioni soggette al regime del “margine” (decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85) e a quelle delle agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter del dPR n. 633 del 1972). Inoltre, per ragioni tecniche, il termine “non imponibili” (riferito alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) è stato sostituito con il termine “non soggette”. La sostituzione è coerente con la terminologia adottata dal legislatore nazionale che intende per “non soggette” le operazioni escluse dal campo di applicazione dell’imposta per mancanza del requisito della territorialità (articolo 7, u.c., del dPR n. 633 del 1972), pur restando l’obbligo degli altri adempimenti previsti dalla legge IVA (fatturazione, registrazione, riporto nella dichiarazione annuale IVA).

Non sono stati, invece, effettuati interventi modificativi relativamente alle previsioni contenute nella direttiva sugli obblighi di fatturazione degli acconti e delle variazioni (articolo 2, paragrafi 2 e 5), in quanto già disciplinati dalla normativa vigente, rispettivamente dagli articoli 6 e 26 del dPR n. 633 del 1972.

Il decreto, infine, ha apportato modifiche agli articoli 39 e 52 del dPR n. 633 del 1972 concernenti rispettivamente “la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti” e gli “accessi, ispezioni e verifiche”. In particolare, l’intervento più rilevante consiste nell’aver previsto la possibilità di conservare le fatture in forma elettronica in un Paese estero con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza.

Si osserva, tra l’altro, che per effetto della nuova stesura, i commi dell’articolo 21 hanno perso la numerazione ordinale (primo, secondo, …) e seguono attualmente quella cardinale (comma 1, comma 2, …).

2. MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE

Nel sistema dell’IVA è previsto l’obbligo di documentare le cessioni di beni o le prestazioni di servizi mediante l’emissione della fattura. Tuttavia, posto che la norma comunitaria consente agli Stati membri di ritenere ugualmente validi documenti equivalenti alla fattura, il legislatore nazionale ha ritenuto che le operazioni possano essere certificate anche mediante un documento che assume la forma di “nota, conto, parcella e simili”, purché contenga tutti gli elementi propri della fattura.

2.1.Operazioni da documentare con fattura

L’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972 dispone l’obbligo di documentare mediante fattura le operazioni “imponibili”, ossia, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto, le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni” e le “importazioni da chiunque effettuate”.

Il menzionato articolo 21 prevede l’obbligo di emettere fattura anche per le operazioni, elencate nel comma 6, che, pur non prevedendo l’addebito dell’imposta, sono comunque rilevanti ai fini IVA. In tal caso, in luogo dell’aliquota e dell’imposta, occorre annotare in fattura che trattasi di “operazione non soggetta, non imponibile, esente, ovvero assoggettata al regime del margine”, riportando altresì gli estremi delle norme di riferimento.

Devono essere ugualmente documentate con fattura le cessioni non imponibili di beni che si trovano all’interno di un deposito IVA (articolo 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), fatte salve le ipotesi in cui il cedente ed il cessionario siano entrambi soggetti non residenti, non identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato ovvero con stabile organizzazione in Italia che non interviene materialmente nell’operazione. In tale circostanza, infatti, è richiesto solo l’invio al depositario di un documento commerciale che attesti l’avvenuta transazione.

2.2.  Soggetti obbligati ad emettere la fattura

I contribuenti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato hanno l’obbligo di emettere la fattura, fatte salve le deroghe espressamente previste dalle norme vigenti (cfr ad esempio, articoli 22, 34 e 36-bis del dPR n. 633 del 1972).

La fattura deve essere rilasciata anche dai soggetti non residenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nello Stato, sia nell’ipotesi in cui si avvalgono di una stabile organizzazione sia quando operano mediante rappresentante fiscale sia, infine, quando si sono identificati direttamente.

Esistono, tuttavia, dei casi in cui l’obbligo di emettere fattura è posto a carico di soggetti diversi dal cedente o prestatore.

2.2.1 Reverse charge e autofattura

L’obbligo di emettere la fattura si trasferisce, a volte, in capo al soggetto cessionario o committente se soggetto passivo d’imposta.

E’ il caso ad esempio delle cessioni e delle prestazioni effettuate da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente e che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, per le quali, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 17, terzo comma, del dPR n. 633 del 1972, si applica il meccanismo con cui il soggetto d’imposta, che acquista il bene o il servizio nell’esercizio d’impresa, arte o professione, in aggiunta all’obbligo di emettere fattura, assume la figura di debitore d’imposta nei riguardi dell’Erario, in luogo del soggetto che ha posto in essere l’operazione (c.d. reverse charge).

Ne consegue che il cessionario/committente adempie agli obblighi formali e sostanziali previsti dalla disciplina IVA ed è responsabile delle eventuali violazioni commesse. Occorre evidenziare, tuttavia, che nell’ipotesi in cui il cessionario non agisca come soggetto passivo d’imposta nazionale, il cedente resta debitore d’imposta e pertanto deve nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente e assolvere agli obblighi di fatturazione.

Nelle ipotesi di acquisti da agricoltori esonerati (articolo 34 del dPR n. 633 del 1972), invece, il cessionario ha esclusivamente l’obbligo di autofatturarsi e di annotare il documento a norma dell’art. 25 del dPR n. 633 del 1972 poiché, a differenza dell’ipotesi precedente, non assume la figura di debitore d’imposta.

2.2.2 Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo

Atteso che la pratica di affidare a terzi l’incarico di emettere fattura (outsourcing) è invalsa da tempo in diversi paesi della Comunità europea, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno disporne la regolamentazione.

Le relative disposizioni della direttiva sono state recepite nel decreto laddove si prevede la facoltà per il cedente del bene o prestatore del servizio, “ferma restando la sua responsabilità”, di far emettere la fattura “dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo” (articolo 21, c. 1, primo periodo).

In tal caso, la fattura deve contenere l’indicazione che la stessa è “compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo” (articolo 21, c. 2, lettera h)).

La novellata norma precisa, altresì, che il cedente/prestatore continua ad essere responsabile delle violazioni, connesse all’emissione della fattura.

L’articolo 21, come innovato dal decreto in commento, dispone inoltre che laddove il cliente o terzo incaricato risieda in un Paese con il quale non siano in vigore strumenti per la reciproca assistenza in materia IVA, il cedente/prestatore è tenuto a comunicare, in via preventiva, all’Amministrazione finanziaria il possesso di alcuni requisiti, a garanzia della propria affidabilità.

In particolare, l’articolo 1 del Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 09 dicembre 2004 stabilisce che  il cedente/prestatore:

Ø      deve avere iniziato l’attività da almeno cinque anni;

Ø      non deve aver ricevuto, nel corso dei cinque anni precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali IVA.

Il primo dei predetti elementi testimonia la stabilità dell’attività nel tempo, il secondo l’affidabilità del soggetto interessato.

I cinque anni, da intendersi come anni solari, decorrono dalla data di attribuzione della partita IVA.

Per ‘violazioni sostanziali’ s’intendono “le omissioni e gli errori che incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni rilevabili cioè sia in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa” (cfr. circolare 17 maggio 2000, n. 98).

A titolo esemplificativo, si considerano senza dubbio atti impositivi gli avvisi di accertamento, compresi quelli parziali, di cui all’articolo 54, quinto comma, del dPR n. 633 del 1972, nonché gli atti di contestazione ed avvisi di irrogazione sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Non rientrano nella categoria degli atti impositivi l’avviso di liquidazione, l’ingiunzione e il ruolo derivanti dalla mera liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori.

Le modalità di compilazione, i contenuti e le procedure di invio telematico della comunicazione preventiva sono state definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 9 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 3 del decreto.

Le disposizioni in materia di outsourcing (esternalizzazione del processo di emissione di fatture) si applicano anche ai soggetti non residenti che operano nel territorio nazionale mediante una stabile organizzazione, un rappresentante fiscale ovvero che si sono identificati direttamente. Il soggetto passivo “nazionale” indicato nell’articolo 21, c. 1, infatti, è colui che opera nel “territorio nazionale”.

Prima della emanazione del decreto, in via amministrativa era stata affermata la possibilità di conferire l’incarico di emettere fattura ad un terzo (cfr. risoluzioni 30 luglio 1990, n. 450217, 28 luglio 1992, n. 445707; 6 giugno 1994, n. 1186; 5 agosto 1994, 2605; 29 maggio 1998, n. 50; 12 febbraio 1999, n. 24; 7 maggio 1999, n. 75; 4 dicembre 2001, n. 202).

Anche in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che il cedente o prestatore debba autorizzare preventivamente il cliente o il terzo all’emissione della fattura e che entrambe le parti diano il consenso alle procedure di emissione da adottare. L’esigenza di dialogo tra le due parti discende, altresì, dalla necessità di comunicare gli elementi caratterizzanti l’operazione da fatturare e di rispettare l’obbligo di numerazione progressiva della fattura.

Tra l’altro, nell’ipotesi di emissione della fattura da parte del cliente ovvero di un terzo non incaricato della gestione della contabilità, la fattura emessa deve essere inviata al cedente o prestatore, oppure al soggetto depositario delle scritture contabili da lui stesso indicato, affinché siano posti in essere gli ulteriori obblighi di registrazione del documento, di liquidazione e di versamento dell’imposta dovuta.

2.2.2.1 Operazioni straordinarie

Qualora il contribuente sia stato interessato da una operazione straordinaria e voglia affidare l’incarico della fatturazione ad un soggetto residente in un Paese con il quale non esistono rapporti di reciproca assistenza in materia di IVA, i requisiti di affidabilità di cui all’articolo 21, comma 1,del dPR n. 633 del 1972 vanno verificati con riferimento ai soggetti stessi che hanno partecipato all’operazione straordinaria.

 

Conferimento d’azienda

La sussistenza dei richiamati requisiti (inizio dell’attività da almeno cinque anni e assenza nei cinque anni precedenti di atti impositivi e contestazione di violazioni) deve essere separatamente accertata in capo al conferente ed al conferitario.

Ciascuna delle due entità, infatti, potrà avvalersi della possibilità di affidare l’incarico della fatturazione ad un soggetto residente in un Paese con il quale non esistono rapporti di reciproca assistenza in materia di IVA una volta verificato il rispetto dei due requisiti richiesti dalla norma .

Ne consegue che, se la conferitaria è una società di nuova costituzione, non potrà avvalersi della facoltà prevista dalla disposizione in commento prima del decorso di cinque anni.

Lo stesso dicasi per i conferimenti in regime di neutralità, essendo irrilevante, ai fini di cui trattasi, il disposto dell’articolo 5, comma 8, primo periodo della VI direttiva CEE secondo cui, ai fini IVA, il cessionario (o conferitario) dell’azienda “continua la persona del cedente”; invero, la continuità attiene agli elementi e alle operazioni relative all’azienda e non anche ai requisiti soggettivi di affidabilità.

Fusione

Fusione per incorporazione o fusione propria in una società di nuova costituzione o preesistente.

L’immedesimazione soggettiva conseguente alle operazioni di fusione ed il principio di neutralità ad esse applicabile fanno sì che i requisiti soggettivi posseduti dalle società partecipanti all’operazione debbano riferirsi all’incorporante o alla società risultante dalla fusione.

Il riscontro dell’esistenza dei suddetti requisiti di affidabilità di cui all’articolo 21, comma 1, del dPR n. 633 del 1972 deve effettuarsi e verificarsi, congiuntamente, in capo a tutte le società partecipanti all’operazione.

 

Scissione

La scissione si connota come fenomeno di suddivisione, in regime di neutralità, di un medesimo soggetto.

Pertanto, nelle operazioni di scissione parziale o totale in società beneficiarie neocostituite, alla scissa e/o alle beneficiarie saranno attribuibili i requisiti soggettivi propri della società scissa. In altre parole, tali società saranno considerate “affidabili” se la scissa aveva iniziato l’attività da almeno cinque anni e non aveva ricevuto, nel corso degli ultimi cinque anni, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali IVA.

Qualora le operazioni coinvolgano beneficiarie preesistenti, la verifica dei requisiti in capo ad esse deve tener conto anche del loro particolare status. Pertanto, la sussistenza dei due requisiti richiesti deve essere verificata in capo a tutti i soggetti partecipanti all’operazione.

2.3. Contenuto della fattura

Il legislatore comunitario, al fine di armonizzare il contenuto dei documenti volti a certificare le operazioni rilevanti ai fini IVA, nell’ottica della crescente internazionalizzazione delle economie e dello sviluppo del commercio elettronico, ha definito il contenuto minimo obbligatorio della fattura. La direttiva ha dato, inoltre, facoltà agli Stati membri di ampliare l’elenco degli elementi da indicare in fattura, in ogni caso salvaguardando il principio della proporzionalità degli obblighi imposti al soggetto passivo nazionale rispetto agli altri operatori comunitari.

Tanto premesso, nella riscrittura dell’articolo 21 il decreto ha integrato l’elenco degli elementi obbligatori della fattura. Si esaminano di seguito i commi 2 e 3 del citato articolo.

2.3.1 Elementi fondamentali

Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, dPR n. 633 del 1972, come modificato dal decreto, la fattura deve essere datata e numerata progressivamente “per ciascun anno solare” e non per tutto il periodo di vita dell’impresa. La progressione numerica delle fatture iva per anno solare deve essere rispettata anche dalle imprese con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare.

Resta salva la possibilità di utilizzare più serie di numerazione (in presenza, ad esempio, di differenti centri di fatturazione, diversi prodotti, diverse sedi, …), purché siano rispettati gli obblighi di registrazione. La numerazione progressiva deve essere rispettata anche quando la fattura non è emessa direttamente dal soggetto passivo ma, per suo conto, dal proprio cliente o da un terzo.

La fattura deve, inoltre, contenere:

a)   tutti gli elementi necessari per identificare i soggetti tra i quali è intervenuta l’operazione, i dati del “rappresentante fiscale”, qualora sia parte dell’operazione (indicazione non prevista nel previgente articolo 21), nonché l’ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e la partita IVA del “cedente o prestatore”. Il riferimento al “cedente o prestatore” è coerente con la previsione che il “soggetto emittente” possa essere il cliente o un terzo (elemento innovato);

b)  tutti gli elementi identificativi del bene o della prestazione ossia la natura, la qualità e la quantità (elemento immutato);

c)  l’ammontare dei corrispettivi e degli altri importi che partecipano alla determinazione della base imponibile, compreso il “valore normale” dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, n. 2, del dPR n. 633 del 1972 soggetti ad aliquota più elevata (ossia il prezzo o il corrispettivo normalmente praticato per i beni e servizi similari che, nel momento e nel luogo in cui l’operazione viene effettuata, si trovano nel medesimo stadio di commercializzazione e le cui parti contraenti sono tra loro in condizioni di libera concorrenza) (elemento immutato);

d)  il valore normale, ossia il prezzo di mercato, degli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, che non concorrono a formare la base imponibile (elemento immutato);

e)  l’aliquota, l’imposta e l’imponibile, arrotondati al centesimo di euro (elemento innovato);

f)    il numero di partita IVA del cessionario del bene o del committente del servizio, quando sia debitore d’imposta in luogo del cedente, con l’indicazione della relativa norma di riferimento (o quella comunitaria o quella nazionale) (reverse charge); (elemento nuovo). Analoga annotazione si ritiene che debba essere effettuata da parte degli operatori che, in applicazione di particolari disposizioni normative, sono tenuti ad emettere “autofattura” (art. 34, comma 6 del dPR n. 633 del 1972);

g)   per le cessioni tra Paesi membri di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 38, comma 4, del d.l. n. 331 del 1993) occorre indicare nella fattura la data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri ed il numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate..

h)   l’annotazione che la fattura è stata compilata da parte del cliente o, per conto del cedente o prestatore, da parte di un terzo, ogni volta che si verifichi tale circostanza (elemento nuovo).

L’articolo 21 in commento non prevede l’obbligo di sottoscrivere la fattura. Tuttavia, qualora sia emessa una fattura elettronica, i requisiti di autenticità dell’origine ed integrità del contenuto devono essere garantiti anche mediante l’apposizione della firma elettronica qualificata (cfr successivo prg. 2.5.2.).  

2.3.2. Elementi eventuali

L’articolo 21, comma 3, dispone, inoltre, che nel caso in cui le operazioni da certificare siano soggette ad aliquote diverse, le informazioni concernenti la natura, qualità, e quantità (comma 2, lettera b)), i corrispettivi e gli altri dati necessari per determinare la base imponibile (comma 2, lettera c)), nonché l’imponibile e l’imposta (comma 2, lettera e)), devono essere indicati separatamente, ossia distinti per ciascuna aliquota applicabile (elemento immutato).

Il medesimo comma 3 prevede che la fattura possa essere compilata anche in lingua straniera e gli importi indicati in qualsiasi valuta, purché l’imposta sia indicata in euro e che, a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, si assicuri la traduzione in lingua nazionale (elemento innovato). Tale disposizione completa quanto già previsto dalla lettera e) del comma 2, ove viene stabilito che l’arrotondamento degli importi indicati in fattura va effettuato al centesimo di euro.

Il successivo comma 4, dell’articolo 21 prevede che nella fattura c.d. “differita”, ossia emessa in un momento diverso da quello della consegna o spedizione del bene, occorre riportare anche gli estremi del documento (di trasporto o altro documento idoneo ad individuare gli autori dell’operazione) da cui risulta l’operazione stessa (elemento immutato).

Da ultimo l’articolo 21, comma 6, prevede che la fattura emessa per certificare le operazioni non soggette, non imponibili, esenti, assoggettate al regime del margine, deve indicare la natura dell’operazione ed il relativo riferimento normativo (elemento innovato).

2.3.3. Indicazioni aggiuntive

Sono, in ogni caso, fatte salve le indicazioni aggiuntive, previste da altre disposizioni in materia IVA con riguardo ad ipotesi particolari, quali ad esempio:

Ø     il numero di identificazione attribuito dallo Stato estero al soggetto acquirente (numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato membro), richiesto nel caso di cessione intracomunitaria non imponibile o di prestazione intracomunitaria non soggetta (articolo 44 del d.l. n. 331 del 1993);

Ø     gli estremi della dichiarazione d’intento in caso di cessioni ad esportatori abituali (articolo 8, comma 1, lettera c), del dPR n. 633 del 1972);

Ø     gli estremi della fattura relativa al trasporto dei beni da evidenziare sulla fattura separata emessa dagli autotrasportatori per certificare le operazioni accessorie (ciò al fine di usufruire dell’agevolazione della fatturazione differita e dell’annotazione e pagamento dell’imposta nel trimestre solare successivo a quello dell’emissione) (cfr. ris. 12 luglio 1974, n. 501976 e circ. 13 agosto 1996, n. 198/E).

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 2250 del codice civile le società iscritte nel registro delle imprese hanno l’obbligo di indicare: