|
Finalmente
sono stati chiariti molti dei punti ancora oscuri che ostacolavano
l'adozione del sistema di fatturazione elettronica. L'agenzia
delle Entrate ha infatti emanato la tanto attesa circolare
interpretativa dedicata al Decreto legislativo 20 febbraio 2004,
n. 52 - attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed
armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA. E'
dunque ora al via la semplificazione e modernizzazione degli
adempimenti.
Agenzia
delle Entrate
Circolare 19.10.2005, n. 45/E
-------------------------------------------------------------------------------
OGGETTO:
Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - attuazione della
direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di
fatturazione in materia di IVA.
--------------------------------------------------------------------------------
1. PREMESSA..
3
2.
MODIFICA DELLA DISCIPLINA IVA RELATIVA ALLA FATTURAZIONE..
3
2.1.Operazioni
da documentare con fattura.
3
2.2.
Soggetti obbligati ad emettere la fattura.
3
2.2.1
Reverse charge e autofattura.
3
2.2.2
Emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo.
3
2.2.2.1
Operazioni straordinarie.
3
2.3.
Contenuto della fattura.
3
2.3.1
Elementi fondamentali
3
2.3.2.
Elementi eventuali
3
2.3.3.
Indicazioni aggiuntive.
3
2.4.
Emissione della fattura.
3
2.4.1.
Fatturazione immediata.
3
2.4.2.
Fatturazione differita.
3
2.4.3.
Momento di emissione della fattura.
3
2.5.
Modalità di emissione della fattura.
3
2.5.1
Fattura cartacea.
3
2.5.2.
Fattura elettronica.
3
2.5.2.1.
Riferimento temporale e firma elettronica qualificata.
3
2.5.2.2.
Electronic data interchange - EDI
3
2.6.
Invio della fattura.
3
2.6.1.
Fattura inviata elettronicamente.
3
2.6.2.
Fattura inviata con mezzi tradizionali
3
2.7.
Annotazione delle fatture.
3
2.7.1.
Fatture di vendita.
3
2.7.2.
Fatture di acquisto.
3
2.7.3.
Altri documenti
3
3.
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI REGISTRI E DEI DOCUMENTI.
3
3.1.
Conservazione elettronica.
3
3.1.1.
Conservazione delle
fatture emesse in formato elettronico.
3
3.1.2.
Conservazione delle fatture consegnate o spedite in formato
analogico
3
3.2.
Localizzazione della conservazione.
3
4.
CONTROLLO DEI DOCUMENTI CONSERVATI ELETTRONICAMENTE..
3
4.1.
Poteri e limiti di cui all’articolo 52 del dPR n. 633 del 1972.
3
4.1.1.
Articolo 52 del dPR n. 633
del 1972.
3
4.1.2.
Articolo 55 del dPR n.
633 del 1972.
3
Allegato
: DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 52.
3
Il
decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 (di seguito decreto),
adottato in esecuzione della legge delega 3 febbraio 2003, n. 14 e
pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale
n. 49 del 28 febbraio 2004, ha recepito nell’ordinamento
italiano le disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio
dell’Unione europea n. 2001/115/CE del 20 dicembre 2001 (di
seguito direttiva), che
nel modificare la VI direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977,
disciplina la semplificazione, modernizzazione e armonizzazione
delle modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul
valore aggiunto.
Le
disposizioni in argomento si inseriscono nel quadro evolutivo
delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie disponibili. Lo
sviluppo del settore informatico ha indotto il legislatore
comunitario a dettare regole comuni in merito all’utilizzo della
fattura elettronica e alla sua conservazione, anche al fine di
salvaguardare l’esigenza di controllo delle Amministrazioni dei
Paesi membri.
Per
realizzare questo processo di modernizzazione e armonizzazione, la
direttiva è intervenuta ad integrare le disposizioni vigenti prevedendo:
-
in linea generale, le indicazioni da apporre sulla fattura;
-
in
particolare, per quanto attiene alla fatturazione tramite
strumenti elettronici, alle modalità di emissione e di
conservazione.
In
sede di recepimento della direttiva,
il legislatore nazionale ha disposto l’integrale sostituzione
delle norme che disciplinano la fatturazione (articolo 21 del dPR
26 ottobre 1972, n. 633) senza peraltro alterare, per ragioni di
sistematicità e di coordinamento normativo, la previgente
struttura del dPR 633 del 1972.
L’articolo
1 del decreto ha
sostituito l’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972, integrando la
disciplina concernente:
Ø
il
soggetto obbligato all’emissione della fattura (articolo 21, c.
1);
Ø
il
contenuto della fattura (articolo 21, c. 2);
Ø
il
momento di emissione della fattura (articolo 21, c. 1 e 4);
Ø
le
modalità di emissione della fattura (articolo 21, c. 3 e 4 );
Ø
l’emissione dell’autofattura nei casi previsti dalla norma
(articolo 21, comma 5).
In
particolare, sono state recepite le novità della direttiva concernenti:
Ø
la possibilità di
emettere la fattura elettronica e di trasmettere la fattura anche tramite
strumenti informatici;
Ø
la possibilità di emettere fattura, in forma cartacea o
elettronica, da parte di un cliente o di un terzo, anche se
residenti in un Paese con il quale non esistono strumenti
giuridici che disciplinano la reciproca assistenza;
Ø
gli elementi obbligatori da indicare nella fattura;
Ø
la
possibilità di emettere, nei confronti di uno stesso cliente,
un’unica fattura per cessioni o prestazioni distinte effettuate
nello stesso giorno;
Ø
l’obbligo di annotare in fattura che la stessa è
compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore,
da un terzo.
Il
decreto in commento ha,
inoltre, armonizzato il testo dell’articolo 21 con le
disposizioni ad esso collegate.
Così,
ad esempio, il nuovo testo dell’art. 21, comma 6, prevede, tra
le indicazioni obbligatorie, anche il riferimento alle operazioni
soggette al regime del “margine”
(decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con
modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85) e a quelle delle
agenzie di viaggio e turismo (articolo 74-ter del dPR n. 633 del 1972). Inoltre, per ragioni tecniche, il
termine “non imponibili”
(riferito alle cessioni di beni in transito o depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale) è stato sostituito con il termine “non
soggette”. La sostituzione è coerente con la terminologia
adottata dal legislatore nazionale che intende per “non
soggette” le operazioni escluse dal campo di applicazione
dell’imposta per mancanza del requisito della territorialità
(articolo 7, u.c., del dPR n. 633 del 1972), pur restando
l’obbligo degli altri adempimenti previsti dalla legge IVA
(fatturazione, registrazione, riporto nella dichiarazione annuale
IVA).
Non
sono stati, invece, effettuati interventi modificativi
relativamente alle previsioni
contenute nella direttiva
sugli obblighi di fatturazione degli acconti e delle variazioni
(articolo 2, paragrafi 2 e 5), in quanto già disciplinati dalla
normativa vigente, rispettivamente dagli articoli 6 e 26 del dPR
n. 633 del 1972.
Il
decreto, infine, ha
apportato modifiche agli articoli 39 e 52 del dPR n. 633 del 1972
concernenti rispettivamente “la tenuta e conservazione dei
registri e dei documenti” e gli “accessi, ispezioni e
verifiche”. In particolare, l’intervento più rilevante
consiste nell’aver previsto la possibilità di conservare le
fatture in forma elettronica in un Paese estero con il quale
esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca
assistenza.
Si
osserva, tra l’altro, che per effetto della nuova stesura, i
commi dell’articolo 21 hanno perso la numerazione ordinale
(primo, secondo, …) e seguono attualmente quella cardinale
(comma 1, comma 2, …).
Nel
sistema dell’IVA è previsto l’obbligo di documentare le
cessioni di beni o le prestazioni di servizi mediante
l’emissione della fattura. Tuttavia, posto che la norma
comunitaria consente agli Stati membri di ritenere ugualmente
validi documenti equivalenti alla fattura, il legislatore
nazionale ha ritenuto che le operazioni possano essere certificate
anche mediante un documento che assume la forma di “nota,
conto, parcella e simili”,
purché contenga tutti gli elementi propri della fattura.
L’articolo
21 del dPR n. 633 del 1972 dispone l’obbligo di documentare
mediante fattura le operazioni “imponibili”,
ossia, ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto, le “cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o
nell’esercizio di arti e professioni” e le “importazioni
da chiunque effettuate”.
Il
menzionato articolo 21 prevede l’obbligo di emettere fattura
anche per le operazioni, elencate nel comma 6, che, pur non
prevedendo l’addebito dell’imposta, sono comunque rilevanti ai
fini IVA. In tal caso, in luogo dell’aliquota e dell’imposta,
occorre annotare in fattura che trattasi di “operazione
non soggetta, non imponibile, esente, ovvero assoggettata al
regime del margine”, riportando altresì gli estremi delle
norme di riferimento.
Devono
essere ugualmente documentate con fattura le cessioni non
imponibili di beni che si trovano all’interno di un deposito IVA
(articolo 50-bis del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427), fatte salve
le ipotesi in cui il cedente ed il cessionario siano entrambi
soggetti non residenti, non identificati ai fini IVA nel
territorio dello Stato ovvero con stabile organizzazione in Italia
che non interviene materialmente nell’operazione. In tale
circostanza, infatti, è richiesto solo l’invio al depositario
di un documento commerciale che attesti l’avvenuta transazione.
I
contribuenti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto nel territorio dello Stato
hanno l’obbligo di emettere la fattura, fatte salve le deroghe
espressamente previste dalle norme vigenti (cfr ad esempio,
articoli 22, 34 e 36-bis
del dPR n. 633 del 1972).
La
fattura deve essere rilasciata anche dai soggetti non residenti
che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nello
Stato, sia nell’ipotesi in cui si avvalgono di una stabile
organizzazione sia quando operano mediante rappresentante fiscale
sia, infine, quando si sono identificati direttamente.
Esistono,
tuttavia, dei casi in cui l’obbligo di emettere fattura è posto
a carico di soggetti diversi dal cedente o prestatore.
L’obbligo
di emettere la fattura si trasferisce, a volte, in capo al
soggetto cessionario o committente se soggetto passivo
d’imposta.
E’
il caso ad esempio delle cessioni e delle prestazioni effettuate
da soggetti non residenti, che non si siano identificati
direttamente e che non abbiano nominato un rappresentante fiscale,
per le quali, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo
17, terzo comma, del dPR n. 633 del 1972, si applica il meccanismo
con cui il soggetto d’imposta, che acquista il bene o il
servizio nell’esercizio d’impresa, arte o professione, in
aggiunta all’obbligo di emettere fattura, assume la figura di
debitore d’imposta nei riguardi dell’Erario, in luogo del
soggetto che ha posto in essere l’operazione (c.d. reverse
charge).
Ne
consegue che il cessionario/committente adempie agli obblighi
formali e sostanziali previsti dalla disciplina IVA ed è
responsabile delle eventuali violazioni commesse. Occorre
evidenziare, tuttavia, che nell’ipotesi in cui il cessionario
non agisca come soggetto passivo d’imposta nazionale, il cedente
resta debitore d’imposta e pertanto deve nominare un
rappresentante fiscale o identificarsi direttamente e assolvere
agli obblighi di fatturazione.
Nelle
ipotesi di acquisti da agricoltori esonerati (articolo 34 del dPR
n. 633 del 1972), invece,
il cessionario ha esclusivamente l’obbligo di autofatturarsi e
di annotare il documento a norma dell’art. 25 del dPR n. 633 del
1972 poiché, a differenza dell’ipotesi precedente, non assume
la figura di debitore d’imposta.
Atteso
che la pratica di affidare a terzi l’incarico di emettere
fattura (outsourcing) è
invalsa da tempo in diversi paesi della Comunità europea, il
legislatore comunitario ha ritenuto opportuno disporne la
regolamentazione.
Le
relative disposizioni della direttiva sono state recepite nel decreto
laddove si prevede la facoltà per il cedente del bene o
prestatore del servizio, “ferma restando la sua responsabilità”, di far emettere la
fattura “dal cessionario o
dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo”
(articolo 21, c. 1, primo periodo).
In
tal caso, la fattura deve contenere l’indicazione che la stessa
è “compilata dal cliente,
ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo”
(articolo 21, c. 2, lettera h)).
La
novellata norma precisa, altresì, che il cedente/prestatore
continua ad essere responsabile delle violazioni, connesse
all’emissione della fattura.
L’articolo
21, come innovato dal decreto
in commento, dispone inoltre che laddove il cliente o terzo
incaricato risieda in un Paese con il quale non siano in vigore
strumenti per la reciproca assistenza in materia IVA, il
cedente/prestatore è tenuto a comunicare, in via preventiva,
all’Amministrazione finanziaria il possesso di alcuni requisiti,
a garanzia della propria affidabilità.
In
particolare, l’articolo 1 del Provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle Entrate del 09 dicembre 2004 stabilisce che
il cedente/prestatore:
Ø
deve avere
iniziato l’attività da almeno cinque anni;
Ø
non deve
aver ricevuto, nel corso dei cinque anni precedenti, atti
impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali IVA.
Il
primo dei predetti elementi testimonia la stabilità
dell’attività nel tempo, il secondo l’affidabilità del
soggetto interessato.
I
cinque anni, da intendersi come anni solari, decorrono dalla data
di attribuzione della partita IVA.
Per
‘violazioni sostanziali’
s’intendono “le omissioni e gli errori che incidono sulla
determinazione e sul pagamento del tributo, violazioni rilevabili
cioè sia in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base
alla dichiarazione prodotta che in sede di rettifica della stessa”
(cfr. circolare 17 maggio 2000, n. 98).
A
titolo esemplificativo, si considerano senza dubbio atti
impositivi gli avvisi di accertamento, compresi quelli parziali,
di cui all’articolo 54, quinto comma, del dPR n. 633 del 1972,
nonché gli atti di contestazione ed avvisi di irrogazione
sanzioni di cui agli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472.
Non
rientrano nella categoria degli atti impositivi l’avviso di
liquidazione, l’ingiunzione e il ruolo derivanti dalla mera
liquidazione e riscossione del tributo e degli accessori.
Le
modalità di compilazione, i contenuti e le procedure di invio
telematico della comunicazione preventiva sono state definite con
il provvedimento del Direttore dell’Agenzia 9 dicembre 2004, ai
sensi dell’articolo 3 del decreto.
Le
disposizioni in materia di outsourcing
(esternalizzazione del processo di emissione di fatture) si
applicano anche ai soggetti non residenti che operano nel
territorio nazionale mediante una stabile organizzazione, un
rappresentante fiscale ovvero che si sono identificati
direttamente. Il soggetto passivo “nazionale” indicato nell’articolo 21, c. 1, infatti, è colui
che opera nel “territorio
nazionale”.
Prima
della emanazione del decreto,
in via amministrativa era stata affermata la possibilità di
conferire l’incarico di emettere fattura ad un terzo (cfr.
risoluzioni 30 luglio 1990, n. 450217, 28 luglio 1992, n. 445707;
6 giugno 1994, n. 1186; 5 agosto 1994, 2605; 29 maggio 1998, n.
50; 12 febbraio 1999, n. 24; 7 maggio 1999, n. 75; 4 dicembre
2001, n. 202).
Anche
in assenza di espressa previsione normativa, si ritiene che il
cedente o prestatore debba autorizzare preventivamente il cliente
o il terzo all’emissione della fattura e che entrambe le parti
diano il consenso alle procedure di emissione da adottare.
L’esigenza di dialogo tra le due parti discende, altresì, dalla
necessità di comunicare gli elementi caratterizzanti
l’operazione da fatturare e di rispettare l’obbligo di
numerazione progressiva della fattura.
Tra
l’altro, nell’ipotesi di emissione della fattura da parte del
cliente ovvero di un terzo non incaricato della gestione della
contabilità, la fattura emessa deve essere inviata al cedente o
prestatore, oppure al soggetto depositario delle scritture
contabili da lui stesso indicato, affinché siano posti in essere
gli ulteriori obblighi di registrazione del documento, di
liquidazione e di versamento dell’imposta dovuta.
Qualora
il contribuente sia stato interessato da una operazione
straordinaria e voglia affidare l’incarico della fatturazione ad
un soggetto residente in un Paese con il quale non esistono
rapporti di reciproca assistenza in materia di IVA, i requisiti di
affidabilità di cui all’articolo 21, comma 1,del dPR n. 633 del
1972 vanno verificati con riferimento ai soggetti stessi che hanno
partecipato all’operazione straordinaria.
Conferimento
d’azienda
La
sussistenza dei richiamati requisiti (inizio dell’attività da
almeno cinque anni e assenza nei cinque anni precedenti di atti
impositivi e contestazione di violazioni) deve essere
separatamente accertata in capo al conferente ed al conferitario.
Ciascuna
delle due entità, infatti, potrà avvalersi della possibilità di
affidare l’incarico della fatturazione ad un soggetto residente
in un Paese con il quale non esistono rapporti di reciproca
assistenza in materia di IVA una volta verificato il rispetto dei
due requisiti richiesti dalla norma .
Ne
consegue che, se la conferitaria è una società di nuova
costituzione, non potrà avvalersi della facoltà prevista dalla
disposizione in commento prima del decorso di cinque anni.
Lo
stesso dicasi per i conferimenti in regime di neutralità, essendo
irrilevante, ai fini di cui trattasi, il disposto dell’articolo
5, comma 8, primo periodo della VI direttiva CEE secondo cui, ai
fini IVA, il cessionario (o conferitario) dell’azienda “continua la persona del cedente”; invero, la continuità attiene
agli elementi e alle operazioni relative all’azienda e non anche
ai requisiti soggettivi di affidabilità.
Fusione
Fusione
per incorporazione o fusione propria in una società di nuova
costituzione o preesistente.
L’immedesimazione
soggettiva conseguente alle operazioni di fusione ed il principio
di neutralità ad esse applicabile fanno sì che i requisiti
soggettivi posseduti dalle società partecipanti all’operazione
debbano riferirsi all’incorporante o alla società risultante
dalla fusione.
Il
riscontro dell’esistenza dei suddetti requisiti di affidabilità
di cui all’articolo 21, comma 1, del dPR n. 633 del 1972 deve
effettuarsi e verificarsi, congiuntamente, in capo a tutte le
società partecipanti all’operazione.
Scissione
La
scissione si connota come fenomeno di suddivisione, in regime di
neutralità, di un medesimo soggetto.
Pertanto,
nelle operazioni di scissione parziale o totale in società
beneficiarie neocostituite, alla scissa e/o alle beneficiarie
saranno attribuibili i requisiti soggettivi propri della società
scissa. In altre parole, tali società saranno considerate
“affidabili” se la scissa aveva iniziato l’attività da
almeno cinque anni e non aveva ricevuto, nel corso degli ultimi
cinque anni, atti impositivi o di contestazione di violazioni
sostanziali IVA.
Qualora
le operazioni coinvolgano beneficiarie preesistenti, la verifica
dei requisiti in capo ad esse deve tener conto anche del loro
particolare status.
Pertanto, la sussistenza dei due requisiti richiesti deve essere
verificata in capo a tutti i soggetti partecipanti
all’operazione.
Il
legislatore comunitario, al fine di armonizzare il contenuto dei
documenti volti a certificare le operazioni rilevanti ai fini IVA,
nell’ottica della crescente internazionalizzazione delle
economie e dello sviluppo del commercio elettronico, ha definito
il contenuto minimo obbligatorio della fattura. La direttiva
ha dato, inoltre, facoltà agli Stati membri di ampliare
l’elenco degli elementi da indicare in fattura, in ogni caso
salvaguardando il principio della proporzionalità degli obblighi
imposti al soggetto passivo nazionale rispetto agli altri
operatori comunitari.
Tanto
premesso, nella riscrittura dell’articolo 21 il decreto ha
integrato l’elenco degli elementi obbligatori della fattura. Si
esaminano di seguito i commi 2 e 3 del citato articolo.
Ai
sensi dell’articolo 21, comma 2, dPR n. 633 del 1972, come
modificato dal decreto, la fattura deve essere datata e
numerata progressivamente “per ciascun anno solare” e non per
tutto il periodo di vita dell’impresa. La progressione numerica
delle fatture iva per anno solare deve essere rispettata anche
dalle imprese con esercizio sociale non coincidente con l’anno
solare.
Resta
salva la possibilità di utilizzare più serie di numerazione (in
presenza, ad esempio, di differenti centri di fatturazione,
diversi prodotti, diverse sedi, …), purché siano rispettati gli
obblighi di registrazione. La numerazione progressiva deve essere
rispettata anche quando la fattura non è emessa direttamente dal
soggetto passivo ma, per suo conto, dal proprio cliente o da un
terzo.
La
fattura deve, inoltre, contenere:
a)
tutti gli
elementi necessari per identificare i soggetti tra i quali è
intervenuta l’operazione, i dati del “rappresentante
fiscale”, qualora sia parte dell’operazione (indicazione
non prevista nel previgente articolo 21), nonché l’ubicazione
della stabile organizzazione per i soggetti non residenti e la
partita IVA del “cedente o
prestatore”. Il riferimento al “cedente
o prestatore” è coerente con la previsione che il
“soggetto emittente” possa essere il cliente o un terzo (elemento
innovato);
b)
tutti gli
elementi identificativi del bene o della prestazione ossia la
natura, la qualità e la quantità (elemento
immutato);
c)
l’ammontare
dei corrispettivi e degli altri importi che partecipano alla
determinazione della base imponibile, compreso il “valore
normale” dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di
cui all’articolo 15, n. 2, del dPR n. 633 del 1972 soggetti ad
aliquota più elevata (ossia il prezzo o il corrispettivo
normalmente praticato per i beni e servizi similari che, nel
momento e nel luogo in cui l’operazione viene effettuata, si
trovano nel medesimo stadio di commercializzazione e le cui parti
contraenti sono tra loro in condizioni di libera concorrenza) (elemento immutato);
d)
il valore
normale, ossia il prezzo di mercato, degli altri beni ceduti a
titolo di sconto, premio o abbuono, che non concorrono a formare
la base imponibile (elemento
immutato);
e)
l’aliquota,
l’imposta e l’imponibile, arrotondati al centesimo di euro (elemento
innovato);
f)
il numero di partita IVA del cessionario del bene o del
committente del servizio, quando sia debitore d’imposta in luogo
del cedente, con l’indicazione della relativa norma di
riferimento (o quella comunitaria o quella nazionale) (reverse charge); (elemento nuovo).
Analoga annotazione si ritiene che debba essere effettuata da
parte degli operatori che, in applicazione di particolari
disposizioni normative, sono tenuti ad emettere “autofattura”
(art. 34, comma 6 del dPR n. 633 del 1972);
g)
per le cessioni tra Paesi membri di mezzi di trasporto
nuovi (di cui all’articolo 38, comma 4, del d.l. n. 331 del
1993) occorre indicare nella fattura la data della prima
immatricolazione o iscrizione in pubblici registri ed il numero
dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate..
h)
l’annotazione che la fattura è stata compilata da parte
del cliente o, per conto del cedente o prestatore, da parte di un
terzo, ogni volta che si verifichi tale circostanza (elemento
nuovo).
L’articolo
21 in commento non prevede l’obbligo di sottoscrivere la
fattura. Tuttavia, qualora sia emessa una fattura elettronica, i
requisiti di autenticità dell’origine ed integrità del
contenuto devono essere garantiti anche mediante l’apposizione
della firma elettronica qualificata (cfr successivo prg. 2.5.2.).
L’articolo
21, comma 3, dispone, inoltre, che nel caso in cui le operazioni
da certificare siano soggette ad aliquote diverse, le informazioni
concernenti la natura, qualità, e quantità (comma 2, lettera
b)), i corrispettivi e gli altri dati necessari per determinare la
base imponibile (comma 2, lettera c)), nonché l’imponibile e
l’imposta (comma 2, lettera e)), devono essere indicati
separatamente, ossia distinti per ciascuna aliquota applicabile (elemento
immutato).
Il
medesimo comma 3 prevede che la fattura possa essere compilata
anche in lingua straniera e gli importi indicati in qualsiasi
valuta, purché l’imposta sia indicata in euro e che, a
richiesta dell’Amministrazione finanziaria, si assicuri la
traduzione in lingua nazionale (elemento
innovato).
Tale disposizione completa quanto già previsto dalla lettera e)
del comma 2, ove viene stabilito che l’arrotondamento degli
importi indicati in fattura va effettuato al centesimo di euro.
Il
successivo comma 4, dell’articolo 21 prevede che nella fattura
c.d. “differita”,
ossia emessa in un momento diverso da quello della consegna o
spedizione del bene, occorre riportare anche gli estremi del
documento (di trasporto o altro documento idoneo ad individuare
gli autori dell’operazione) da cui risulta l’operazione stessa
(elemento immutato).
Da
ultimo l’articolo 21, comma 6, prevede che la fattura emessa per
certificare le operazioni non soggette, non imponibili, esenti,
assoggettate al regime del margine, deve indicare la natura
dell’operazione ed il relativo riferimento normativo (elemento
innovato).
Sono,
in ogni caso, fatte salve le indicazioni aggiuntive, previste da
altre disposizioni in materia IVA con riguardo ad ipotesi
particolari, quali ad esempio:
Ø
il numero di
identificazione attribuito dallo Stato estero al soggetto
acquirente (numero di partita IVA preceduto dal codice dello Stato
membro), richiesto nel caso di cessione intracomunitaria non
imponibile o di prestazione intracomunitaria non soggetta
(articolo 44 del d.l. n. 331 del 1993);
Ø
gli estremi
della dichiarazione d’intento in caso di cessioni ad esportatori
abituali (articolo 8, comma 1, lettera c), del dPR n. 633 del
1972);
Ø
gli estremi
della fattura relativa al trasporto dei beni da evidenziare sulla
fattura separata emessa dagli autotrasportatori per certificare le
operazioni accessorie (ciò al fine di usufruire
dell’agevolazione della fatturazione differita e
dell’annotazione e pagamento dell’imposta nel trimestre solare
successivo a quello dell’emissione) (cfr. ris. 12 luglio 1974,
n. 501976 e circ. 13 agosto 1996, n. 198/E).
Si
ricorda, infine, che ai sensi dell’articolo 2250 del codice
civile le società iscritte nel registro delle imprese hanno
l’obbligo di indicare:
|