|
Con
l’art. 14 del Decreto Decreto Legge
n. 35/2005 (conv. Legge n. 80/2005)
sono state introdotte nuove fattispecie di deducibilità dal
reddito per alcune tipologie di erogazioni
liberali. La Circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 ha portato le
attese interpretazioni ministeriali alla nuova disciplina.
Riassumiamo
di seguito le principali novità rimandando alla citata Circolare
Ministeriale per ulteriori
approfondimenti.
A)
EROGAZIONI AL “TERZO
SETTORE” ED A FINI STORICO-ARTISTICI
Soggetti erogatori interessati:
- persone fisiche;
- enti soggetti all’IRES (tipicamente S.r.l. ed
S.p.a., ma non solo).
Soggetti beneficiari interessati:
- ONLUS di diritto ed ONLUS parziali (art. 10, c. 1 e
c. 8 e 9, D.Lgs. n. 460/97);
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro nazionale (previsto dall’art. 7, c. 1 e 2, L.
n.
383/2000), anche per
sezioni territoriali;
- Fondazioni ed Associazioni riconosciute di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni di interesse
artistico, storico e paesaggistico (dotate di personalità
giuridica - D.Lgs. 42/2004).
Tipologia delle erogazioni e modalità
di erogazione:
- in denaro effettuate
tramite intermediari creditizi (banche ed uffici postali) nonché
carte di debito, di credito e prepagate
ed assegni bancari o circolari. E’ dunque esclusa la
donazione in denaro contante;
- in natura,
valutando i beni (sono esclusi i servizi) donati al valore normale
come definito ai fini delle imposte sui redditi oppure, dove non
individuabile, tramite apposita perizia
di stima.
Modalità
di deduzione:
- nel limite massimo del 10% del reddito complessivo
e comunque con tetto massimo di
70.000,00 euro (ai fini IRPEF od IRES);
- ricordiamo che tali erogazioni restano indeducibili ai
fini IRAP.
Altri adempimenti:
- per le erogazioni in natura il
soggetto erogatore dovrà acquisire apposita ricevuta dal
beneficiario con dettaglio specifico dei beni ricevuti e del
relativo valore;
- reputiano ugualmente
necessaria l’acquisizione di apposita
ricevuta anche nel caso di erogazioni in denaro.
Norme parallele:
- le nuove disposizioni non aboliscono le attuali norme che
regolano la deduzione dal reddito delle medesime erogazioni
liberali (ad esempio per le ONLUS gli
art. 15, c. 1, lett. i-bis, per le persone fisiche, ed art. 100,
c. 2, lett. h, per i redditi d’impresa e soggetti IRES, del T.U.I.R.);
- viene stabilito però il
ricorso alternativo a tali norme agevolative senza possibilità
di cumulo. In pratica ad esempio i soggetti IRES potranno
dedurre le liberalità o nel limite del 10% con un massimo di
70.000,00 euro oppure nel limite del 2% e comunque
per un massimo di 2.065,83 euro.
Il confronto non deve ingannare perché per determinate
soglie di reddito le due disposizioni modificano la convenienza
fiscale del contribuente.
Ulteriori
requisiti obbligatori per la deduzione:
- viene previsto un gravoso
requisito per l’esercizio della nuova deduzione da parte del
soggetto erogatore. Il soggetto beneficiario deve tenere scritture
contabili sistematiche, analitiche, curate e complete al pari
della c.d. “contabilità ordinaria” (art. 14 e ss. del D.P.R.
600/73) ed inoltre lo stesso soggetto, nel termine di quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio, è tenuto alla predisposizione di
un apposito documento
rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria (la Circolare fa riferimento ad uno stato
patrimoniale, un rendiconto gestionale ed una relazione sulla
gestione);
- nonostante gli obblighi contabili citati gravino sul soggetto
beneficiario dell’erogazione liberale, il loro mancato
rispetto si ripercuote sulla deduzione
esercitata dal soggetto erogatore, che viene disconosciuta,
con l’aggravio di pesanti sanzioni ed interessi.
Sanzioni:
- è stabilita una maggiorazione pari al 200% delle
sanzioni ordinariamente previste per l’infedele dichiarazione
(già fissate dal 100% al 200% dell’imposta evasa) nel caso venga
esercitata la deduzione in assenza dei requisiti soggettivi del
beneficiario (appartenenza al “terzo settore” come sopra
definito);
- nessuna maggiorazione delle sanzioni è invece applicata
in caso di inosservanza dei citati
obblighi contabili da parte del soggetto beneficiario.
Decorrenza delle disposizioni:
- dalle erogazioni effettuate dal 17 marzo
2005 per ONLUS (di diritto e parziali) ed Associazioni di
promozione sociale;
- dalle erogazioni effettuate dal 15 maggio 2005 per
le Fondazioni ed Associazioni di salvaguardia
dei beni storici, artistici o paesaggistici.
B)
EROGAZIONI AD ENTI UNIVERSITARI E DI RICERCA
L’art.
14 del D.L. 35/2005 ha apportato ulteriori
novità anche agli articoli 10,
c. 1 e 100, c.
2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) al
fine di incentivare le liberalità a favore di università ed
enti di ricerca.
Rispetto
alla normativa precedente in pratica vengono:
- ampliata
la platea dei possibili beneficiari (università, alcune
fondazioni ed istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca
pubblici e privati vigilati, ecc.);
- viene
eliminato il tetto massimo di deducibilità pari al 2% del
reddito d’impresa delle erogazioni effettuate (non vi è più
un limite dunque);
- vengono
stabilite modalità di erogazione uguali a quelle sopra già
descritte (banche, uffici postali ecc.)
L’entrata
in vigore di queste modifiche al T.U.I.R. è quella generica delle donazioni effettuate dal 17 marzo
2005 (tranne che per alcune categorie di soggetti beneficiari
particolari per cui si è in attesa di
un Decreto di attuazione).
ALTRE
AGEVOLAZIONI MINORI
Infine
ulteriori agevolazioni sugli oneri
tributari indiretti e notarili sono disposte per i trasferimenti
gratuiti di beni a favore di alcuni soggetti universitari e di
ricerca.
Paolo Malagoli
Dottore Commercialista
Ordine di Como
|