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Novità nel regime di    

    deducibilità di alcune    

erogazioni liberali   

          (aggiornato al 23 settembre 2005)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Con l’art. 14 del Decreto Decreto Legge n. 35/2005 (conv. Legge n. 80/2005) sono state introdotte nuove fattispecie di deducibilità dal reddito per alcune tipologie di erogazioni liberali. La Circolare n. 39/E del 19 agosto 2005 ha portato le attese interpretazioni ministeriali alla nuova disciplina.

Riassumiamo di seguito le principali novità rimandando alla citata Circolare Ministeriale per ulteriori approfondimenti.

A) EROGAZIONI AL “TERZO SETTORE” ED A FINI STORICO-ARTISTICI

  Soggetti erogatori interessati:

    - persone fisiche;

    - enti soggetti all’IRES (tipicamente S.r.l. ed S.p.a., ma non solo).

  Soggetti beneficiari interessati:

    - ONLUS di diritto ed ONLUS parziali (art. 10, c. 1 e c. 8 e 9, D.Lgs. n. 460/97);

    - Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale (previsto dall’art. 7, c. 1 e 2, L. n. 383/2000),  anche per sezioni territoriali;

    - Fondazioni ed Associazioni riconosciute di tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (dotate di personalità giuridica - D.Lgs. 42/2004).

  Tipologia delle erogazioni e modalità di erogazione:

    - in denaro effettuate tramite intermediari creditizi (banche ed uffici postali) nonché carte di debito, di credito e prepagate ed assegni bancari o circolari. E’ dunque esclusa la donazione in denaro contante;

    -  in natura, valutando i beni (sono esclusi i servizi) donati al valore normale come definito ai fini delle imposte sui redditi oppure, dove non individuabile, tramite apposita perizia di stima.

  Modalità di deduzione:

    - nel limite massimo del 10% del reddito complessivo e comunque con tetto massimo di 70.000,00 euro (ai fini IRPEF od IRES);

    - ricordiamo che tali erogazioni restano indeducibili ai fini IRAP.

  Altri adempimenti:

    - per le erogazioni in natura il soggetto erogatore dovrà acquisire apposita ricevuta dal beneficiario con dettaglio specifico dei beni ricevuti e del relativo valore;

    - reputiano ugualmente necessaria l’acquisizione di apposita ricevuta anche nel caso di erogazioni in denaro.

  Norme parallele:

    - le nuove disposizioni non aboliscono le attuali norme che regolano la deduzione dal reddito delle medesime erogazioni liberali (ad esempio per le ONLUS gli art. 15, c. 1, lett. i-bis, per le persone fisiche, ed art. 100, c. 2, lett. h, per i redditi d’impresa e soggetti IRES, del T.U.I.R.);

    - viene stabilito però il ricorso alternativo a tali norme agevolative senza possibilità di cumulo. In pratica ad esempio i soggetti IRES potranno dedurre le liberalità o nel limite del 10% con un massimo di 70.000,00 euro oppure nel limite del 2% e comunque per un massimo di 2.065,83 euro.  Il confronto non deve ingannare perché per determinate soglie di reddito le due disposizioni modificano la convenienza fiscale del contribuente.

  Ulteriori requisiti obbligatori per la deduzione:

    - viene previsto un gravoso requisito per l’esercizio della nuova deduzione da parte del soggetto erogatore. Il soggetto beneficiario deve tenere scritture contabili sistematiche, analitiche, curate e complete al pari della c.d. “contabilità ordinaria” (art. 14 e ss. del D.P.R. 600/73) ed inoltre lo stesso soggetto, nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, è tenuto alla predisposizione di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria (la Circolare fa riferimento ad uno stato patrimoniale, un rendiconto gestionale ed una relazione sulla gestione);  

    - nonostante gli obblighi contabili citati gravino sul soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il loro mancato rispetto si ripercuote sulla deduzione esercitata dal soggetto erogatore, che viene disconosciuta, con l’aggravio di pesanti sanzioni ed interessi.  

  Sanzioni:

    - è stabilita una maggiorazione pari al 200% delle sanzioni ordinariamente previste per l’infedele dichiarazione (già fissate dal 100% al 200% dell’imposta evasa) nel caso venga esercitata la deduzione in assenza dei requisiti soggettivi del beneficiario (appartenenza al “terzo settore” come sopra definito);

    - nessuna maggiorazione delle sanzioni è invece applicata in caso di inosservanza dei citati obblighi contabili da parte del soggetto beneficiario.

  Decorrenza delle disposizioni:

    - dalle erogazioni effettuate dal 17 marzo 2005 per ONLUS (di diritto e parziali) ed Associazioni di promozione sociale;

    - dalle erogazioni effettuate dal 15 maggio 2005 per le Fondazioni ed Associazioni di salvaguardia dei beni storici, artistici o paesaggistici.

 

B) EROGAZIONI AD ENTI UNIVERSITARI E DI RICERCA

L’art. 14 del D.L. 35/2005 ha apportato ulteriori novità anche agli articoli 10,  c. 1 e 100,  c. 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/1986) al fine di incentivare le liberalità a favore di università ed enti di ricerca.

Rispetto alla normativa precedente in pratica vengono:

    - ampliata la platea dei possibili beneficiari (università, alcune fondazioni ed istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici e privati vigilati, ecc.);

    - viene eliminato il tetto massimo di deducibilità pari al 2% del reddito d’impresa delle erogazioni effettuate (non vi è più un limite dunque);

    - vengono stabilite modalità di erogazione uguali a quelle sopra già descritte (banche, uffici postali ecc.)

L’entrata in vigore di queste modifiche al T.U.I.R.  è quella generica delle donazioni effettuate dal 17 marzo 2005 (tranne che per alcune categorie di soggetti beneficiari particolari per cui si è in attesa di un Decreto di attuazione).

 

ALTRE AGEVOLAZIONI MINORI

Infine ulteriori agevolazioni sugli oneri tributari indiretti e notarili sono disposte per i trasferimenti gratuiti di beni a favore di alcuni soggetti universitari e di ricerca.

 

 

                                                                                                             Paolo Malagoli

                                                                                                       Dottore Commercialista

                                                                                                            Ordine di Como

 

 

 

 

 

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