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La
recente riforma del mercato del lavoro (quella che nella
terminologia corrente viene detta “la riforma Biagi”) non è
riuscita nell’intento di ben separare, nell’ambito del lavoro
“atipico”, le “collaborazioni coordinate e continuative”
dalle “collaborazioni occasionali”.
Ha
sicuramente meglio regolamentato le prime, ma a mio giudizio (e di
più autorevoli commentatori) ha reso confusa la situazione delle
seconde.
Da
qui nasce l’esigenza di esaminare la normativa e
l’interpretazione alla ricerca del “bandolo della matassa”
per quanto concerne quelle che una volta erano comunemente
definite le “collaborazioni occasionali”.
Alcuni
riferimenti normativi ed interpretativi:
Legge
30/03, art. 4, c. 1, lett. c) (Legge delega)
D.Lgs.
276/03, art. 61, c. 2
Artt.
e ss. 2222 Codice Civile
D.L.
269/03, Art. 44, c. 2
D.P.R.
917/86
Circolare
INPS n. 9/2004
Circolare
INPS n. 27/2004
Circolare
INPS n. 103/2004
Messaggio
INPS n. 29629/2004
CARATTERI
COMUNI:
Le
collaborazioni occasionali devono essere caratterizzate dalla loro
essenza sporadica, episodica, non professionale, minima e non
organizzata.
Sporadiche
ed episodiche: questo limite si riflette principalmente sul
soggetto collaboratore. Egli non potrà compiere un numero troppo
elevato di collaborazioni aventi il medesimo oggetto (es. 20
collaborazioni in un anno sempre per la realizzazione di siti
internet) altrimenti potrà essere contestato che egli lo faccia
con abitualità e dunque soggetto altro regime fiscale,
contributivo ecc. (ad esempio impresa individuale). Allo stesso
modo non potrà svolgere troppe collaborazioni in un anno con il
medesimo soggetto altrimenti potrebbe essere contestata allo
stesso modo la continuità od, ad esempio, il lavoro dipendente.
Non
professionali: i soggetti iscritti in albi professionali non
potranno svolgere collaborazioni occasionali aventi ad oggetto
l’attività protetta dall’albo. Essi dovranno inquadrare tale
attività come prestazione d’opera intellettuale (intendo la
libera professione) od impresa, a secondo dei casi.
Minime:
non potranno essere percepiti compensi eccessivamente elevati onde
evitare la contestazione di altro tipo di attività. Non è
possibile individuare un “tetto” massimo. Faccio un esempio
che ha poco a che vedere con il web, ma farà capire: la persona
fisica che costruisce una sola palazzina e ne vende gli
appartamenti trascenderà nell’attività d’impresa (si veda
Diritto Commerciale, Vol. 1, di G.F.Campobasso, ed. UTET). Giudico
tale principio applicabile anche alle collaborazioni occasionali.
Non
organizzate: la mancanza di una organizzazione, se non minima,
“sostiene” l’esercizio senza professionalità ed abitualità
della prestazione. Chi investirebbe 20.000 euro in attrezzature
specifiche per una sola prestazione senza magari neppure trarne un
beneficio almeno equivalente? L’avere attrezzature, locali,
marchi registrati ecc. “dedicate” alla resa di prestazioni
occasionali presumo potrà essere indicativo di una attività resa
quantomeno con abitualità e, dunque soggetta ad inquadramento
giuridico differente da quelli qui trattati.
A)
LE PRESTAZIONI MERAMENTE OCCASIONALI (Art. 2222 e ss. Codice
civile)
Si
tratta della prosecuzione delle “collaborazioni occasionali”
di una volta. Il committente incarica il collaboratore di svolgere
una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione
ed orario. Il collaboratore renderà la propria opera in completa
autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della
prestazione.
Si
tratta di collaborazioni dove è assente il coordinamento con
l’attività del committente (il collaboratore non si inserisce
in una fase del ciclo produttivo, ad esempio). Manca altresì
l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale (il
collaboratore non dirige nessuno e magari non ha nemmeno uno
spazio fisico a lui dedicato in azienda).
Opportuna,
ma non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe
chiamare una “lettera d’incarico” (in realtà un mini
contratto). Essa servirà a definire le controparti, l’oggetto
della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione
dell’incarico, il profilo giuridico ecc. Servirà, infatti, a
dare il “nomen iuris” alla collaborazione, cioè ad
sottolineare che si tratta di collaborazione meramente occasionale
ed ad escludere altre forme di lavoro. Ad esempio reputerei
opportuni almeno questi riferimenti:
-
“prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e
ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed
orario”
-
“Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà
corrisposto ______________ al netto della ritenuta d’acconto del
20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del
collaboratore”
-
“è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale
collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e
nemmeno quale prestazione occasionale coordinata di cui all’art.
61, c. 2, D. Lgs. 276/03. E’ altresì escluso qualsiasi rapporto
di lavoro dipendente”;
-
“il collaboratore dichiara di non essere soggetto al contributo
previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la
soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, c. 2, e si impegna a
comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta
soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi.”
-
“il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva
e di non essere iscritto ad alcun albo professionale”
-
“La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra
nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86
(redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione
dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del
presupposto soggettivo)”.
Il
contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.
Il
collaboratore rilascerà una ricevuta al committente all’atto
della erogazione del compenso. Reputo opportuno fare un efficace
riferimento alla lettera d’incarico, possibilmente ripetendo i
vari punti riguardanti l’inquadramento legale. La ricevuta,
firmata dal solo collaboratore, riporterà una marca da bollo da
1,81 euro (attualmente) se il compenso lordo sarà superiore a
77,46 euro. Il collaboratore ne manterrà copia.
Il
profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è
regolato dall’art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce
l’obbligo di versamento contributivo quando, nel corso
dell’anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la
soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente
occasionali. Tale soglia deve essere considerata una vera e
propria soglia di esenzione (in pratica se nell’anno il reddito
sarà di 6.000 euro i contributi verranno versati su 1.000 euro).
Attenzione la soglia non è da misurarsi sul compenso stabilito
nel contratto, ma sul reddito che si andrà a dichiarare ed è
riferita al cumulo di tutti i redditi da prestazioni meramente
occasionali.
Il
collaboratore è obbligato ad effettuare immediatamente ed in
proprio l’iscrizione alla c.d. “gestione separata INPS” (L.
335/95) al superamento della soglia di reddito predetta.
Il
collaboratore avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente al
committente l’avvenuto sorpasso di detta soglia, ma non dovrà
comunicargli il suo reddito (si comunica che scatta l’obbligo e
non che si hanno, sin a quella data, 5.001 euro di reddito).
Il
committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti
(circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito
dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti
dalla Legge a carico di quest’ultimo.
Il
profilo fiscale (imposte sui redditi) di dette prestazioni è
disciplinato dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che
definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali
“redditi diversi”.
Tali
redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi
annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del
reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le
prestazioni occasionali fornite. In pratica è concesso al
collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente
documentate, sostenute per rendere la prestazione. Non sono a
conoscenza che nessuna fonte ufficiale abbia mai precisato di che
tipo di spese si tratti e, per questo motivo, nella normalità dei
casi i consulenti tributari sono restii ad indicare tali spese a
riduzione dei compensi nella dichiarazione dei redditi.
I
compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal
collaboratore al netto della ritenuta d’acconto del 20%
(attualmente). In pratica il committente tratterrà e verserà
all’Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse
che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria
dichiarazione dei redditi.
Entro
il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è percepito
il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione
riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli
eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale
certificazione per la compilazione della dichiarazione dei
redditi.
B)
LE PRESTAZIONI OCCASIONALI COORDINATE (Art. 61, c. 2, D.Lgs
276/03)
Reputo
non si tratti di una evoluzione delle collaborazioni meramente
occasionali, ma, semmai, un particolare tipo di “collaborazioni
coordinate e continuative a progetto”, vengono infatti anche
definite “mini co.co.co.”.
Sarà
infatti presente la coordinazione con il committente e
l’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale.
Potrei
ipotizzare ad esempio la seguente fattispecie: il committente è
un’azienda industriale, al suo interno ha un dipendente
destinato alla gestione dei sistemi informatici ed incaricato
dello sviluppo del sito web aziendale. Il collaboratore viene
incaricato di affiancare il dipendente del committente al fine di
realizzare l’implementazione, nel sito in via di sviluppo, delle
componenti create in flash. Al collaboratore vengono assegnati
ufficio, computer e la possibilità di avvalersi della segretaria.
La
differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative
è individuabile nell’assenza dell’obbligo ad un contratto
scritto, quindi non è presente un progetto, ma la prestazione
occasionale dovrà avere il limite di 5.000,00 euro di compenso
lordo e di 30 giorni.
Tali
limiti sono indipendenti e riferiti a ciascun committente,
nell'anno solare (basta superarne uno e si ricade automaticamente
nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto con i suoi pesanti obblighi).
Nonostante
non vi sia obbligo, come visto prima, reputo necessaria la
redazione di un contratto che disciplini (al pari di quello visto
in precedenza) gli aspetti fondamentali del rapporto.
Ad
esempio potranno essere previste le seguenti clausole:
-
“prestazione occasionale coordinata ai sensi dell’art. Art.
61, c. 2, D.Lgs 276/03, senza vincolo di subordinazione ed
orario”
-
“Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà
corrisposto ______________ al netto delle ritenute di legge e
degli oneri previdenziali a carico del collaboratore”
-
“è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale
collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e
nemmeno quale prestazione meramente occasionale di cui all’art.
2222 e ss. del Codice Civile. E’ altresì escluso qualsiasi
rapporto di lavoro dipendente”;
-
“il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva
e di non essere iscritto ad alcun albo professionale”
-
“La prestazione occasionale coordinata di cui in oggetto rientra
nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come
disciplinati dall’art.50 del D.P.R. 917/86 ed è esclusa dal
campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
633/72 (carenza del presupposto soggettivo)”.
Il
contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti.
Non
sarà necessaria una ricevuta, poiché il collaboratore riceverà
una vera e propria busta paga.
Il
profilo previdenziale delle prestazioni occasionali coordinate è
regolato dalla L. 335/95, che stabilisce l’obbligo di versamento
contributivo senza limiti minimi di reddito (non esiste più il
limite di 5.000,00 euro).
Il
collaboratore è obbligato all’iscrizione alla c.d. “gestione
separata INPS” (L. 335/95). Normalmente tale adempimento è
curato dal committente.
Il
committente avrà l’obbligo di versare i contributi dovuti
(circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito
dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti
dalla Legge a carico di quest’ultimo.
A
differenza dei redditi da prestazioni meramente occasionali i
redditi da collaborazioni occasionali coordinate saranno
disciplinati quali redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente e, in virtù di questa assimilazione, il collaboratore
riceverà una vera e propria busta paga. Il compenso verrà dunque
ricevuto al netto delle ritenute proprie del collaboratore (non è
detto che corrispondano al 20%) ed egli potrà far valere le
proprie deduzioni.
Il
collaboratore l’anno successivo riceverà dal committente il
c.d. modello CUD, riassuntivo del trattamento fiscale cui è stato
assoggettato il compenso percepito. Tale modello potrebbe essere
sufficiente alla giustificazione dei propri redditi davanti
all’Erario (quando non si abbiano altri diversi redditi che
obblighino alla dichiarazione dei redditi annuale).
Riassumendo:
COLLABORAZIONI
OCCASIONALI:
Meramente
(minime): reddito fino a 5 mila euro/anno => Redditi
diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 =>
Contribuzione INPS Non dovuta D. L. 269/03
Meramente
(maxi): reddito superiore a 5 mila euro/anno => Redditi
diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 =>
Contribuzione INPS Dovuta solo per la parte che eccede i 5 mila
euro D. L. 269/03
Coordinate
(minime): Di durata fino a 30 giorni/anno e/o per compensi non
eccedenti i 5 mila euro/anno (per singolo committente) =>
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente art. 50, comma 1,
lettera c-bis, D.P.R. 917/86 => Contribuzione INPS Dovuta L.
335/95
Coordinate
(maxi): (divengono collaborazioni coordinate e continuative a
progetto) Di durata superiore a 30 giorni/anno e/o per compensi
superiori a 5 mila euro/anno (per singolo committente) =>
Redditi diversi ART. 67, comma 1, lett.I, D.P.R. 917/86 =>
Contribuzione INPS Dovuta L. 335/95
FACSIMILE
RICEVUTA PER PRESTAZIONE MERAMENTE OCCASIONALE SENZA OBBLIGO
CONTRIBUTIVO INPS (vedi sopra paragrafo A)
Carta
intestata del
collaboratore
con
codice fiscale
Ricevuta
n. ___/2005
Il
sottoscritto ______________________ nato a ________________ il
____________________ e residente in
____________________________________________________________________,
Codice Fiscale ________________________, dichiara di ricevere la
somma di euro ___________ (pari ad un compenso lordo di euro
__________________ al netto della ritenuta d’acconto del 20% per
euro __________________) da [generalità complete del committente]
____________________________________________________________________________,
con
riferimento alla lettera di incarico del __________________ (il
cui contenuto si richiama integralmente), a titolo di compenso per
prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss.
del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario.
Il
sottoscritto dichiara di non essere titolare di partita Iva e di
non essere iscritto ad alcun albo professionale.
Luogo
e data __________________
Prestazione
meramente occasionale di cui all’art. 67, lett. L) del D.P.R.
917/86 (redditi diversi). Esclusa dal campo di applicazione
dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del
presupposto soggettivo).
In
fede, _________________________ [solo firma collaboratore]
Marca
da bollo sull’originale (attualmente 1,81 euro
se
l’importo del compenso lordo della presente
ricevuta
è superiore a 77,46 euro)
Paolo Malagoli
Dottore Commercialista
Ordine di Como
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