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Pubblichiamo
qui quell che può essere considerato un importantissimo
intervento del Ministero dell'Industria nel contesto del commercio
elettronico. Un tentativo del ministero di fare chiarezza sulle
disposizioni portate dal Decreto Legislativo n. 114/98.
Consigliamo
fortemente l'accurata lettura a chi si accinga a progettare una
attività di commercio elettronico, non solo con riferimento alle
autorizzazioni amministrative, ma anche ad altre problematiche
giuridiche rilevanti nell'approccio con gli utenti.
Circ. del
Min. Industria n. 3487-c del 2000
Oggetto:
Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114
Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico
La
presente circolare intende fornire alcune indicazioni sulla
disciplina applicabile all’attività di vendita tramite mezzo
elettronico, denominata “commercio elettronico”, nei limiti e
per gli effetti di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
In
via preliminare, va sottolineato che i termini della nozione di
“commercio elettronico” sono assai più articolati, come
risulta dalla definizione data nella Comunicazione della
Commissione UE “Un’iniziativa europea in materia di commercio
elettronico”, in base alla quale per tale deve intendersi “lo
svolgimento di attività commerciali e di transazioni per via
elettronica e comprende attività diverse quali: la
commercializzazione di beni e servizi per via elettronica; la
distribuzione on-line di contenuti digitali; l’effettuazione per
via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa; gli appalti
pubblici per via elettronica ed altre procedure di tipo
transattivo delle Pubbliche Amministrazioni”.
Ciò
premesso e restringendo il campo della presente circolare alla
parte di “commercio elettronico” inteso come attività di
vendita di beni, si fa presente quanto segue.
Il
predetto decreto n. 114 contiene un esplicito riferimento al
commercio elettronico solo nell’art 21.
Il
predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al
Ministero dell’Industria un ruolo di promozione e diffusione del
commercio elettronico nella sua ampia accezione.
A
tal fine la norma prevede, infatti, che l’Amministrazione
sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata,
favorisca campagne d’informazione ed apprendimento per gli
operatori del settore; incentivi l’uso di strumenti e tecniche
di gestione di qualità atte a garantire l’affidabilità degli
operatori al fine di migliorare la competitività complessiva
delle imprese, soprattutto piccole e medie.
Quanto
sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e
la garanzia della partecipazione italiana al processo di
cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo
sviluppo del commercio elettronico.
Per
il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può
stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni
ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con
associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
L’articolo
su citato contiene una serie di principi correlati alle esigenze
di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per
via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte
dall’Unione Europea che prevedono di facilitare l’accesso
degli operatori (soprattutto se piccole e medie imprese) alle
potenzialità offerte dal commercio elettronico.
Stante
quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il
commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al
fine di garantire un’uniforme applicazione sul territorio, si
forniscono gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni
del citato decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio
dell’attività commerciale in discorso.
Ai
sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto “l’attività
commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti
settori merceologici: alimentare e non alimentare”
L’art.
4, comma 1, denomina quale commercio all’ingrosso “l’attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso e
al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in
grande (..) e dispone che detta attività “può assumere la
forma di commercio interno, di importazione e di esportazione” (cfr.
lett. a).
Il
medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio
“l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al
consumatore finale” (cfr. lett. b).
Ai
fini dell’attività commerciale, pertanto, la disciplina
individua due tipologie di attività, all’ingrosso e al
dettaglio, quali definite dal predetto art. 4,comma 1, lettere a)
e b).
L’attività
di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può
essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica
o mediante le forme speciali di vendita indicate all’art. 4,
comma 1, lett. h).
Per
forme speciali di vendita s’intendono, a norma del predetto art.
4, comma 1, le “vendite a favore di dipendenti da parte di enti,
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli
ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di
coloro che hanno titolo ad accedervi” (cfr. punto 1); la
“vendita per mezzo di apparecchi automatici” (cfr. punto 2);
la “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione” e le “vendite presso il domicilio di
consumatori” (cfr. punto 4).
Il
punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica,
pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata
“tramite (..) altri sistemi di comunicazione”.
Il
predetto articolo non detta la disciplina in materia, ma affida al
Ministero dell’Industria un ruolo di promozione e diffusione del
commercio elettronico nella sua ampia accezione.
A
tal fine la norma prevede, infatti, che l’Amministrazione
sviluppi azioni volte a sostenerne una crescita equilibrata,
favorisca campagne d’informazione ed apprendimento per gli
operatori del settore; incentivi l’uso di strumenti e tecniche
di gestione di qualità atte a garantire l’affidabilità degli
operatori al fine di migliorare la competitività complessiva
delle imprese, soprattutto piccole e medie.
Quanto
sopra, ferme restando le garanzie della tutela del consumatore e
la garanzia della partecipazione italiana al processo di
cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo
sviluppo del commercio elettronico.
Per
il raggiungimento degli obiettivi previsti, il Ministero può
stipulare, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, convenzioni
ed accordi di programma con soggetti pubblici e privati e con
associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.
L’articolo
su citato contiene una serie di principi correlati alle esigenze
di regolare un equilibrato sviluppo delle vendite effettuate per
via telematica, anche alla luce delle recenti posizioni assunte
dall’Unione Europea che prevedono di facilitare l’accesso
degli operatori (soprattutto se piccole e medie imprese) alle
potenzialità offerte dal commercio elettronico.
Stante
quanto sopra, considerata la diffusione che sta caratterizzando il
commercio elettronico e la necessità di fornire precisazioni al
fine di garantire un’uniforme applicazione sul territorio, si
forniscono gli elementi interpretativi relativi alle disposizioni
del citato decreto n. 114, applicabili alla forma di esercizio
dell’attività commerciale in discorso.
Ai
sensi dell’art. 5, comma 1, del citato decreto “l’attività
commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti
settori merceologici: alimentare e non alimentare”.
L’art.
4, comma 1, denomina quale commercio all’ingrosso “l’attività
svolta da chiunque professionalmente acquista merci per nome e per
conto proprio e le rivende ad altri commercianti all’ingrosso e
al dettaglio o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in
grande (..) e dispone che detta attività “può assumere la
forma di commercio interno, di importazione e di esportazione” (cfr.
lett. a).
Il
medesimo articolo denomina, altresì, quale commercio al dettaglio
“l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista
merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in
sede fissa o mediante altre forme di distribuzione direttamente al
consumatore finale” (cfr. lett. b).
Ai
fini dell’attività commerciale, pertanto, la disciplina
individua due tipologie di attività, all’ingrosso e al
dettaglio, quali definite dal predetto art. 4,comma 1, lettere a)
e b).
L’attività
di commercio al dettaglio rivolta al consumatore finale può
essere esercitata su aree private in sede fissa, su area pubblica
o mediante le forme speciali di vendita indicate all’art. 4,
comma 1, lett. h).
Per
forme speciali di vendita s’intendono, a norma del predetto art.
4, comma 1, le “vendite a favore di dipendenti da parte di enti,
imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli
ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di
coloro che hanno titolo ad accedervi” (cfr. punto 1); la
“vendita per mezzo di apparecchi automatici” (cfr. punto 2);
la “vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri
sistemi di comunicazione” e le “vendite presso il domicilio di
consumatori” (cfr. punto 4).
Il
punto 3 della lettera h), del predetto art. 4, comma 1, indica,
pertanto, tra le forme speciali di vendita quella effettuata
“tramite (..) altri sistemi di comunicazione”.
Al
riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia
l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante
l’utilizzo di un sito Web (e-commerce), ove sia svolta nei
confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio
interno, è soggetta alla disciplina dell’art. 18 del predetto
decreto n. 114.
Di
conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18:
L’attività
in discorso è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale
l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di
società, la sede legale (cfr. comma 1).
L’attività
può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione da parte del comune (cfr. comma 1).
Nella
comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso
dei requisiti per l’esercizio dell’attività prescritti
dall’art. 5 del decreto n. 114, nonché il settore merceologico
di attività (cfr. comma 1).
Nel
caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il
soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti
professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5
dell’art. 5. Il possesso del requisito professionale prescritto
è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in
un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo
elettronico.
In
caso di società si richiama l’attenzione sul comma 6 del
predetto art. 5 il quale dispone che il “possesso di uno dei
requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all’attività commerciale”.
E’
vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di
specifica richiesta (cfr. comma 2).
E’
consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi al
consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del
medesimo (cfr. comma 2).
Fino
alla predisposizione definitiva della modulistica, prevista
dall’art. 10, comma 5, del decreto, gli elementi e i dati
richiesti dal citato art. 18 possono essere forniti con una
comunicazione in forma libera.
Va
evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni di cui
all’art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista
dall’art. 22, comma 1, del decreto n. 114.
Le
regole sopra richiamate, per via del fatto che l’art. 18
concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano
unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto
per la rivendita ai consumatori finali.
Per
quel che concerne la vendita all’ingrosso, infatti, il grossista
è tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell’iscrizione al
Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché
quelli professionali, di cui all’art. 5 del decreto, qualora
venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Va
rilevato, altresì, che le disposizioni del decreto n. 114
applicabili riguardano unicamente i soggetti menzionati dal
medesimo che svolgono attività economica concernente l’acquisto
di prodotti ai fini della successiva rivendita.
Ne
consegue, pertanto, che tale disciplina non si applica alla figura
degli intermediari come gli agenti di commercio, ovvero gli agenti
di affari in mediazione, i quali sono tenuti al rispetto delle
regole civilistiche, amministrative e fiscali che concernono lo
svolgimento di dette attività, a cominciare dall’obbligatoria
iscrizione ai relativi ruoli tenuti dalla Camera di commercio e
all’apertura della partita IVA.
Va
rilevato, altresì, che l’art. 4, nel definire le figure del
dettagliante e del grossista, evidenzia il carattere di
professionalità nell’organizzazione e conduzione dell’attività:
restano, pertanto, escluse dall’applicazione del decreto le
attività esercitate in maniera meramente occasionale, fatte salve
le diverse indicazioni contenute nella legislazione fiscale.
Tutto
ciò premesso, in caso di esercizio congiunto di commercio
all’ingrosso e al dettaglio per via elettronica, la scrivente,
relativamente al divieto di cui all’art. 26, comma 2, precisa
quanto segue.
L’operatore
che intenda vendere sia all’ingrosso sia al dettaglio ha facoltà
di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare aree del sito
distinte per l’attività all’ingrosso e al dettaglio: in tal
modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di
individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due
tipologie di attività.
Si
conclude richiamando l’attenzione sugli aspetti riguardanti il
contenuto del rapporto di vendita nella tipologia di attività in
discorso e, nello specifico, sul rispetto degli obblighi di tutela
del consumatore connessi al rapporto contrattuale a distanza.
Ai
fini della tutela del consumatore si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 in
materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (cfr.
art. 15, comma 7). Si applicano altresì le intervenute
disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 maggio 1999, n.
185, recante l’attuazione della direttiva 97/7CE relativa alla
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
Detti
decreti, infatti, contengono specifiche disposizioni relative ai
termini per l’esercizio del diritto di recesso e alle modalità
dell’esercizio, ivi comprese spese e rimborsi; all’esecuzione
del contratto; al pagamento mediante carta; agli aspetti
sanzionatori; alle informazioni per il consumatore ed al foro
competente per le controversie civili inderogabilmente stabilito
nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Contengono,
altresì, disposizioni atte a disciplinare il rapporto tra impresa
e consumatori, nella fase sia precontrattuale che contrattuale, i
cui aspetti salienti concernono:
Informazioni
per il consumatore
Nella presentazione dell’offerta devono essere fornite al
consumatore informazioni chiare e comprensibili, in particolare
con riferimento all’identità del fornitore e alle
caratteristiche essenziali del bene, del suo prezzo, delle spese
di consegna, delle modalità di pagamento, del diritto di recesso:
Conferma
scritta delle informazioni
Prima o al momento dell’esecuzione del contratto, le
informazioni sopra elencate vanno confermate per iscritto o, su
richiesta del consumatore, su altro supporto duraturo .In questa
fase il consumatore ha diritto di ottenere informazioni sulle
condizioni e sulle modalità del diritto di recesso, nonché sulle
garanzie commerciali esistenti e i connessi servizi di assistenza.
Modalità
di esercizio del diritto di recesso, spese e rimborsi
Il diritto di recesso si esercita (entro il termine indicato dal
decreto legislativo n. 185 del 1999) con una comunicazione scritta
e il consumatore deve conservare l’avviso di ricevimento della
lettera raccomandata con cui comunica o conferma l’esercizio del
proprio diritto di recesso. Le sole spese dovute per l’esercizio
di tale diritto sono quelle di restituzione del bene. Il fornitore
è tenuto, dal canto suo, a rimborsare le somme versate dal
consumatore a titolo di corrispettivo per la vendita del bene.
Esecuzione
del contratto
Il contratto concluso va eseguito entro 30 giorni dal giorno
successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso
l’ordinazione
Gli
Uffici provinciali dell’industria, del commercio e
dell’artigianato sono pregati di trasmettere la presente
circolare a tutti i comuni della loro circoscrizione
Il
MINISTRO
(Enrico Letta)
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