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Con
riferimento all'ormai imminente periodo natalizio ritengo
opportuno riassumere il profilo IVA degli omaggi effettuati in
regime d'impresa o di lavoro autonomo. Il regime resta,
ovviamente, applicabile per i regali anche nei restanti periodi
dell'anno.
OMAGGI
DI BENI NON PRODOTTI NE' COMMERCIALIZZATI DALL'IMPRESA:
1)
BENI
DI VALORE O COSTO SUPERIORE A 25,82 EURO:
poiché
l'IVA sulle spese di rappresentanza - così come definite ai fini
delle imposte sul reddito - non e' detraibile ai sensi dell'art.
19bis-1, lett. h), del DPR. 633/72, ne deriva che la cessione
gratuita di questi beni, quando non siano ne' prodotti ne' posti
in commercio dall'azienda, è esclusa da Iva ;
2)
BENI DI VALORE O COSTO NON SUPERIORE A 25,82 EURO:
ai
sensi dell'art. 2, c.2, n.4 del DPR 633/72 la cessione gratuita di
questi beni, quando non siano ne' prodotti ne' posti in commercio
dall'azienda, è esclusa da Iva. Si ricorda che l'IVA su queste
spese è tornata ad essere detraibile, per espressa modifica del
dell'art. 19bis-1, lett. h), del DPR. 633/72 operata dalla L.
388/00, anche nel caso in cui le strenne siano composte da
alimenti e/o bevande (C.M. 54/E del 19.06.2002).
OMAGGI
DI BENI LA CUI PRODUZIONE O COMMERCIO RIENTRA NELL'ATTIVITA'
PROPRIA DELL'IMPRESA:
se
la cessione riguarda beni la cui produzione o commercio rientra
nell'attività propria dell'impresa, l'omaggio costituisce
"cessione" di bene e, così come previsto dalla
circolare n. 32 del 27.04.1973, il contribuente può, a sua
scelta, optare per l'una o l'altra delle seguenti procedure:
A)
emissione di autofattura singola per ciascuna cessione o globale
mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese, con
l'indicazione del valore normale dei beni, dell'aliquota
applicabile e della relativa imposta, oltre, naturalmente, alla
annotazione che trattasi di "autofattura per
omaggi";
B)
annotazione su apposito "registro degli omaggi" tenuto a
norma dell'art. 39, dell'ammontare globale dei valori normali
delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle
relative imposte, distinti per aliquote. Il totale risultante dal
registro deve essere riportato sul registro delle fatture emesse
entro il termine di effettuazione delle liquidazioni periodiche.
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Rimane,
comunque, indetraibile l'Iva per gli omaggi a favore dei
dipendenti (vedi R.M. 666305 del 16.10.1990), anche se di costo
inferiore a 25,82 euro, e come tali dunque risultano escluse da
IVA le relative cessioni gratuite.
La
procedura sopraccitata resta valida anche per l'invio di omaggi da
parte di un'impresa italiana ad un cliente di un altro stato
membro della UE; tale invio non costituisce un'operazione
intracomunitaria non rientrando nelle "cessioni"
descritte nell'art. 41 del D.L. 331/93 in assenza del presupposto
"dell'onerosità". L'operazione rientra di conseguenza
nel regime ordinario di cui al DPR. 633/72. Quindi, solo se il
bene ceduto "gratuitamente" rientra nella produzione o
commercio dell'impresa, l'operazione è imponibile ad IVA.
Nell'ipotesi
di invio di omaggi fuori dal territorio delle Ue a clienti di uno
stato Extra-Ue, l'operazione verrà qualificata come
"esportazione": l'autofattura emessa indicherà il
valore normale del bene; andrà inoltre emessa una fattura
proforma ai soli fini doganali.
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Per
il trasporto di tali beni riteniamo opportuna l'emissione di un
documento di trasporto contenente i dati richiesti dall'art. 1 del
D.P.R. 472/96 con l'indicazione della causale "consegna
omaggi" da utilizzare sia per documentarne la deducibilità
ai fini delle imposte sul reddito che per l'eventuale emissione
della relativa "autofattura per omaggi" mensile.
Paolo Malagoli
Dottore Commercialista
Ordine di Como
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