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Il
numero di partita Iva deve essere indicato nella pagina
dell'eventuale sito web utilizzato, anche qualora
attraverso di esso non venga esercitata attività di commercio
elettronico e, dunque, anche se il sito venga utilizzato per
finalità meramente pubblicitarie o propagandistiche.
L'Agenzia delle entrate, con risoluzione
n. 60/E del 16 maggio 2006, ha in tal modo chiarito
l'ambito di applicazione dell'articolo 35, comma 1, del Dpr n. 633
del 1972 in materia di dichiarazioni di inizio, variazione e
cessazione attività ai fini Iva, disposizione integralmente
modificata dall'articolo 2, comma 1, Dpr 5 ottobre 2001, n. 404,
in vigore dal 1° dicembre 2001(1).
Quanti intendono intraprendere l'esercizio di un'impresa, di
un'arte o di una professione - anche per mezzo di una stabile
organizzazione - nel territorio dello Stato, sono tenuti a
presentare, entro trenta giorni dall'inizio dell'attività,
apposita dichiarazione presso gli uffici locali dell'Agenzia delle
entrate o presso un ufficio provinciale dell'imposta sul valore
aggiunto della medesima Agenzia. All'esito del procedimento, al
contribuente viene attribuito un numero di partita Iva che vale a
identificarlo nel rapporti con il fisco per ciò che attiene
all'imposta sul valore aggiunto e che resterà invariato, anche
nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale, fino al momento
della cessazione dell'attività. Detto numero deve essere indicato
nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web
e in ogni altro documento, ove richiesto.
Ai fini del rilascio del numero di partita Iva, il contribuente è
tenuto a presentare un'apposita dichiarazione di inizio attività
- redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli
approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate (AA9/7
e AA7/7)
dalla quale devono risultare tutti i dati identificativi del
contribuente.
In particolare, le persone fisiche devono indicare il cognome e il
nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la
residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, occorre indicare
natura giuridica, denominazione, ragione sociale o ditta, sede
legale(2), domicilio fiscale e codice fiscale di almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza.
Dalla dichiarazione devono risultare tutte le informazioni
relative alla tipologia, all'oggetto, al luogo in cui l'attività
viene esercitata, nonché al luogo in cui sono tenuti e conservati
i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dal
decreto Iva e da altre disposizioni.
Per quanti svolgono attività di commercio elettronico, l'articolo
35, comma 2, lettera e), prescrive, in particolare, che dalla
dichiarazione di inizio attività deve risultare l'indirizzo del
sito web e i dati identificativi dell'internet service
provider, ossia del soggetto che fornisce accesso e spazio
sulla rete. E', inoltre, necessario che il dichiarante indichi se
sia o meno titolare di un proprio sito web ovvero utilizzi
il sito di terzi.
Con specifico riguardo alla necessità di indicare nella
dichiarazione di inizio attività i dati relativi all'attività di
commercio elettronico, è sorta la questione relativa alla
corretta interpretazione dell'articolo 35 del Dpr n. 633/1972 e,
in particolare, del rapporto tra le prescrizioni contenute al
comma 1 e quelle contenute al comma 2, lettera e), della stessa
disposizione.
Posto, infatti, che dalla dichiarazione di inizio attività devono
risultare l'indirizzo del sito web e i dati identificativi
dell'internet service provider per i soli soggetti che
svolgono attività di commercio elettronico, da più parti è
stato chiesto all'Agenzia delle entrate di chiarire se l'obbligo
di indicare detto numero anche nella home-page
dell'eventuale sito web, ai sensi dell'articolo 35, comma
1, debba essere riferito ai soli contribuenti che utilizzino il
sito per il compimento di attività di commercio elettronico,
ovvero a tutti i contribuenti che si avvalgano dello spazio
virtuale, anche solo per scopi meramente pubblicitari.
Il sito web, in caso di commercio elettronico, può
assolvere a due distinte funzioni. Lo stesso può, infatti, essere
utilizzato semplicemente come mezzo per effettuare cessione di
beni materiali(3), del quale, dunque, le parti si avvalgono per
concludere il contratto ed eseguire il pagamento, salva poi la
necessità di spedire il bene utilizzando le ordinarie vie, alla
stregua del sistema delle "vendite per corrispondenza".
Diversamente, il sito può essere utilizzato direttamente come
strumento per la cessione elettronica di beni virtuali(4) e, in
tal caso, la transazione avviene mediante download
telematico del prodotto, acquistato sotto forma di file
digitale.
L'Agenzia risolve la questione attraverso un'interpretazione
logico-sistematica delle disposizioni richiamate, evidenziando
come l'adempimento previsto all'articolo 35, comma 1, abbia natura
e finalità differenti rispetto a quello previsto dal comma 2,
lettera e), limitato ai soli soggetti che effettuano attività di
commercio elettronico, dal quale deve essere tenuto distinto.
"L'articolo 35, comma 2, lettera e), concerne ... il
contenuto della dichiarazione di inizio attività, la cui
presentazione è un adempimento che precede l'attribuzione della
partita Iva ed è finalizzato, fra l'altro, all'acquisizione da
parte dell'Amministrazione finanziaria delle informazioni inerenti
all'attività da esercitare".
L'indicazione del numero di partita Iva nel sito web ha,
dunque, portata generale, e rileva per tutti i soggetti passivi
Iva, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio
dell'attività. Conseguentemente, se un soggetto Iva utilizza un
sito web per divulgare informazioni relative all'attività
esercitata anche solo a scopo pubblicitario, deve indicare nello
spazio web il numero di partita Iva. Le motivazioni che
hanno indotto il legislatore a richiedere l'espressa indicazione
del predetto numero identificativo possono essere ravvisate, da un
lato, nell'esigenza di consentire un monitoraggio sull'effettiva
esistenza dell'azienda che gestisce il sito, dall'altro nella
necessità di garantire i visitatori e gli acquirenti contro
possibili truffe, specialmente - ma non solo - quando mediante il
sito si svolga attività di e-commerce.
D'altro canto, argomenta l'Agenzia, se l'indicazione del numero di
partita Iva nel sito web fosse riferibile solamente a
coloro che svolgono attività di commercio elettronico, non vi
sarebbe stata ragione di qualificare come "eventuale" il
sito web sul quale indicare la partita Iva, posto che, in
tale caso, l'esistenza di uno spazio web è necessaria per
svolgere l'attività.
NOTE
1. Contenente il "Regolamento recante disposizioni in
materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con
l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e
istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli
tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi
connessi ad adempimenti fiscali".
2. In mancanza della sede legale occorre indicare quella
amministrativa.
3. In tale caso ricorrerà un'ipotesi di commercio elettronico
indiretto (cosiddetto "offline").
4. Come fornitura di siti web, di programmi e immagini,
nonché qualunque genere di informazioni e servizi. In tale caso
ricorrerà un'ipotesi di commercio elettronico diretto (cosiddetto
"online").
Francesca
Zaccaria
Fonte:

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