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L'ampia
diffusione dell'accesso al World Wide Web presso famiglie e
imprese ha messo in evidenza quale vasta arena pubblicitaria sia l'internet,
caratterizzata peraltro di particolari veicoli suoi propri per
la divulgazione di messaggi di promozione commerciale ed azioni di
marketing.
Per
primi i cosiddetti banners inseriti nelle pagine dei siti
internet, che facilmente possono essere paragonati ai normali manifesti o
striscioni pubblicitari, con l'eventuale ulteriore possibilità, rispetto a
questi, di convogliare il navigatore direttamente
verso la "vetrina virtuale" dell'inserzionista,
nell'arco di pochi un click.
La
presente breve sintesi vuole soffermarsi su di una particolare
fattispecie spesso utilizzata per attuare vere e proprie campagne
pubblicitarie: il cosiddetto scambio banners.
In
concreto interagiscono almeno due soggetti professionali (poniamo
l'imprenditore A, proprietario del sito web A, e l'imprenditore B, proprietario del sito web B),
che inseriscono a vicenda i rispettivi banners
in appositi aree messe a disposizione sui rispettivi siti web
("banner" di A sul sito di B e "banner" di B sul sito di
A) generando un traffico di utenti reciproco.
Frequentemente
tali scambi vengono attuati im proporzione "1:1" (una apparizione
contro una apparizione), quindi senza conguagli in denaro, ma nulla
osta a che, nelle condizioni contrattuali, qesto possa essere
previsto, per esempio nel caso in cui i due siti abbiano
diverso "peso" in termini di traffico generato, o lo
scambio venga effettuato in rapporti diversi da quello 1:1, oppure
ancora gli striscioni abbiano visibilità e/o dimensioni differente.
Valutare
questa fattispecie, alla luce delle vigenti disposizioni della
normativa IVA (D.P.R. 633/72), significa in primis capire quale sia il
contratto scaturente da uno scambio di tal fatta.
In
caso di perfetta reciprocità (quanto sopra indicato con
"1:1") ci si trova di fronte ad un contratto per la
prestazioni di servizi con prestazioni corrispettive di tipo permutativo.
Un'apposita
norma disciplina l'imponibilità ad IVA del predetto negozio
giuridico:
"
Art. 11, c.1, D.P.R. 633/72 (Operazioni permutative e dazioni in
pagamento).
Le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in
corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi,
o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette
all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali
sono effettuate".
E'
dunque implicitamente stabilito il divieto di compensazione delle operazioni reciproche componenti la
fattispecie contrattuale. Ciascuna operazione è dunque
soggetta all'imposta in maniera autonoma: il servizio di ospitalità del
"banner" di A sul sito di B e viceversa.
Visto
dunque che tale negozio giuridico rientra a pieno titolo nel campo di
applicazione dell'imposta, resta da verificarne le modalità.
L'individuazione
della base imponibile è regolata dallo stesso testo normativo che
recita:
"
Art. 13, D.P.R. 633/72 (Base imponibile).
La
base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi
dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali,
compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o
altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente,
aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i
corrispettivi dovuti da altri soggetti.
Agli
effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti:
…
d)
per le operazioni permutative di cui all'art. 11, dal valore
normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di
esse;
…"
Il Legislatore
dunque
anche in questo caso dispone un riferimento puntuale,compatibilimente
con l'ovvia generalità dei casi
che una legge deve saper regolare: il riferimento al cosiddetto
"valore normale" dei servizi resi (la pubblicazione
del "banner").
Indagando
quale sia il concetto di valore normale ai fini dell'Imposta sul
valore aggiunto, viene in aiuto anche in questo caso un
articolo della citata disciplina:
"
Art. 14, D.P.R. 633/72 (Determinazione della base imponibile).
…
Per
valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa
specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al
medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in
cui è stata effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo più
prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa
riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe
dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza,
alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più
vicina, alle tariffe professionali e ai listini di borsa."
L'adozione
concreta del principio del valore normale deve dunque, a mio
avviso, fare
riferimento ai prezzi praticati nella norma dai rispettivi
proprietari dei siti internet per ospitare (senza reciprocità e
quindi senza scambio) "banner" di uguale tipologia, dimensione,
nei medesimi spazi (home page, pagina interna, footer, header,
lato destro o sinistro) sul proprio sito internet.
Se
invece lo scambio "banner" fosse la sola
modalità in cui un sito ospitasse i manifesti pubblicitari di
terzi inserzionisti, si dovrebbe fare riferimento ai
prezzi mediamente praticati da siti internet che presentino le medesime
caratteristiche del sito ospitante e con riferimento a medesime
modalità e frequenza espositiva.
Infine
per individuare il momento impositivo, ai fini dell'IVA, si può
fare utile riferimento alla prassi ufficiale che, nella risoluzione
ministeriale n. 361107 del 24 luglio 1986, lo
ha indicato nel momento in cui si verifica l'adempimento
dell'obbligazione (nel caso l'atto di pubblicazione del "banner").
Dunque,
esaminati i contenuti del DPR 633/72, discende che le due
operazioni contenute nel negozio giuridico di "scambio
banners" sono assoggettate ad IVA in maniera autonoma, la base
imponibile di ciascuna operazione è da individuarsi nel "valore
normale" del servizio, cioè con riferimento al prezzo
normalmente praticato dal proprietario del sito internet ospitante, per
analoghi inserimenti di "banner" pubblicitari. Discende
dunque consequenzialmente che devono essere adempiuti in modo
ordinario tutti le altri obblighi previsti dal testo regolamentare
dell'IVA (fatturazione, registrazione…).
Volendosi
per ultimo soffermare, nell'ambito degli strumenti internet di promozione
commerciale, resta da chiedersi se, al pari dello
"scambio banners", anche lo "scambio links" sia
da considerare quale servizio di natura pubblicitaria (o di
sponsorizzazione) e quindi debba essere assoggettata alla
medesima disciplina ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.
Prioritariamente
è bene esaminare cosa sia un link.
Semplificando,
un "link" è un collegamento ipertestuale, cioè un
collegamento, attivabile con una semplice pressione del mouse, che
rimanda ad un'altra pagina internet od ad una parte della stessa.
Un "link",
a differenza del "banner", è privo del contenuto
artistico-grafico, risultando semplicemnete composto da
una serie di parole scritte in modo normale, alle volte in
forma di slogan.
Evidente
risulta dunque la comune possibilità di
"link" e "banner" di rimandare alla vetrina virtuale (sito
internet) di
un inserzionista che abbia inserito tale collegamento su di una
pagina di terzi, attuando lo scambio.
Si
è quindi di fronte all'eguale capacità di reindirizzamento
riconosciuta al "banner". E' invece molto meno presente la
capacità di stimolo emotivo che risulta sicuramente meglio
veicolato dal contenuto artistico-grafico proprio del
"banner".
Non
mi sembra quindi che possano essere individuate differenze
sostanziali o comunque sufficienti a delineare una differente
disciplina ai fini IVA rispetto a quella precedentemente esposta per
l'ordinario scambio "banner".
Resta
comunque auspicabile un intervento ufficiale dell'Agenzia delle Entrate che
affronti organicamente e con la dovuta attenzione la vasta materia
del business on line, di cui lo scambio di banners oppure di
links è solo una piccola realtà.
Paolo Malagoli
Dottore Commercialista
Ordine di Como
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